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Riordino casinò, assegnata la Pdl Vaccari

22 marzo 2023 - 11:52

Assegnata alle commissioni la proposta di legge del deputato del Pd Stefano Vaccari che prevede anche il riordino dei casinò.

Scritto da Amr
@ Vlad Lesnov su www.panoramio.com

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Difficilmente sarà approvata così com'è, o modificata, visto che si occupa di temi già oggetto del disegno di legge Delega in materia fiscale approvato dal consiglio dei ministri e che si avvia a intraprendere il suo iter parlamentare. Intanto, però, la proposta di legge del deputato del Partito democratico Stefano Vaccari recante "Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici" è stata assegnata per l'esame delle commissioni alla Camera. Nel dettaglio, a occuparsene in sede referente è la VI commissione Finanze e sono attesi anche i pareri delle commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Come già evidenziato, a differenza della Delega fiscale, il testo di Vaccari si occupa anche di casinò, cui dedica un articolo apposito: "Altre disposizioni in materia di case da gioco".

Esso non solo va a intervenire sulla tassazione delle vincite, ma, soprattutto, prevede la possibilità che vengano istituiti nuovi casinò, in deroga alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo. Questo, per ben precise finalità: il contrasto al gioco illegale, ma anche la sicurezza del gioco dove esso è svolto.
Torna inoltre d'attualità un tema che era stato ipotizzato anche negli anni passati, ovvero la creazione di una unica società di gestione per i casinò, a partecipazione statale.

IL TESTO DELL'ARTICOLO 41 DELLA PDL VACCARI
(Altre disposizioni in materia di case da gioco)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto comma è sostituito dal seguente:
« La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi».


2. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di case da gioco in tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi;
b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore.

3. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 281, si provvede al riordino della normativa vigente in materia di case da gioco, in coerenza con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo in particolare una società unica nazionale a partecipazione pubblica che ne detiene la proprietà e ne assicura la gestione.

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