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Riordino giochi senza casinò e ippica, commissione su questioni regionali esamina Pdl Mirabelli

20 settembre 2023 - 10:18

La commissione parlamentare sulle questioni regionali chiamata a esprimere il suo parere sulla proposta di legge Mirabelli di riordino di giochi, casinò e ippica.

Scritto da Amr

Mentre proprio oggi 20 settembre è attesa la bozza di decreto legislativo di riordino dell'offerta di gioco, ai sensi di quanto prevede la legge delega al governo in materia fiscale, in Senato si fa un passo indietro nel tempo. Nella seduta di ieri infatti è stato annunciato che il 14 settembre la Commissione parlamentare per le questioni regionali, presieduta dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni di merito  su diversi disegni di legge. E tra questi, figura quello del senatore del Partito democratico Franco Mirabelli recante "Disposizioni in materia di riordino dei giochi".
Si tratta di un testo che, come noto, riprende quello che era stato presentato anche nella passata legislatura. Con la differenza che stavolta è, almeno in parte, superato dagli eventi. Nel senso che, appunto, il disegno di legge Mirabelli fissa dei criteri e principi di riordino che sono stati, non tutti, fatti propri dalla delega che ora dispiegherà nel decreto legislativo i suoi contenuti concreti.

Tuttavia, c'è da notare che il disegno di legge Mirabelli ha portata più ampia, e tocca in particolare due temi che sono invece esclusi dalla delega, come è stato fatto notare anche dagli addetti ai lavori.

Parliamo di casinò e ippica. 
Ai casinò è dedicato un apposito articolo, il numero 41, recante "Altre disposizioni in materia di case da gioco" e in esso, in particolare, si ipotizza l'apertura di nuove location in tutto il territorio nazionale, così da contrastare il gioco non autorizzato e clandestino, ma anche garantire la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto. 

Ecco l'articolo nella sua interezza:

Art. 41.
(Altre disposizioni in materia di case da gioco)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto comma è sostituito dal seguente: « La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi ».
2. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi;
b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore.
3. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 281, si provvede al riordino della normativa vigente in materia di case da gioco, in coerenza con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo in particolare una società unica nazionale a partecipazione pubblica che ne detiene la proprietà e ne assicura la gestione.

Quanto all'ippica, la proposta di Mirabelli si interessa principalmente ai giochi a essa collegati, ribadendo che tra le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui è consentita la pratica ci sono appunto "i giochi di ippica nazionale".

L'articolo 78 è dedicato a "(Disposizioni in materia di scommesse e di giochi di ippica nazionale"


1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in materia di scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, oltre che su giochi di ippica nazionale, raccolti in rete fisica, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia, incluse le relative disposizioni applicative, e, in particolare, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
2. Con il regolamento emanato ai sensi del comma 1 sono, in particolare, individuate le tipologie di eventi sui quali in Italia non è consentito scommettere ed introdotte disposizioni per consentire direttamente da parte di concessionari per la raccolta di scommesse a quota fissa, previo nulla osta da parte dell’Agenzia, la formazione e la gestione del palinsesto degli eventi sui quali gli stessi accettano scommesse, nonché, direttamente da parte dei concessionari, la determinazione delle quote di scommessa e la certificazione dei risultati degli eventi che determinano le vincite. Con lo stesso regolamento sono altresì introdotte le regole tecniche in funzione delle quali il partner tecnologico dell’Agenzia si limita a riscontrare in tempo reale le scommesse accettate, la certificazione dei risultati degli eventi, le vincite pagate e i rimborsi effettuati dai concessionari, nonché ogni altro dato utile a fini di controllo.

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