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Amusement, petizione all'Ue: 'Regole violano libera circolazione merci'

17 gennaio 2022 - 12:33

Il consulente tecnico Bernardi invia petizione al Parlamento europeo per chiedere revisione delle regole tecniche sull'amusement: 'Applicate norme equivalenti a quelle per il gioco con vincita in denaro'.

Scritto da Redazione
Amusement, petizione all'Ue: 'Regole violano libera circolazione merci'


"Si ritiene che la determinazione direttoriale prot. n.151294 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e le successive determine del 1° giugno e del 16 dicembre oltre le relative circolari creino ostacoli per l’importazione e la libera circolazione degli apparecchi da intrattenimento nel territorio dell’Unione europea, con la conseguente mancata possibilità di introduzione in Italia di apparecchi acquistati in altri Stati del Mercato unico, in particolare se usati, non esiste norma tecnica analoga in nessun paese europeo che crei tali barriere”.

È questo il "cuore" della petizione inviata al Parlamento europeo da Eugenio Bernardi, consulente tecnico specializzato nel comparto degli apparecchi di puro intrattenimento, che più volte ha espresso le sue perplessità sulle nuove regole tecniche per il comparto varate circa sei mesi fa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In questo caso, Bernardi invita il Parlamento europeo a intervenire presso il ministero dell’Economia e delle finanze per indurlo a rivedere la normativa escludendo il gioco di puro intrattenimento dalle categorie a cui si richiede una nuova omologa, un nuovo nulla osta, e per avere vincoli fiscali corretti ed adeguati al settore.


Secondo Bernardi il decreto dello scorso maggio ha introdotto "una sconsiderata equiparazione tra i giochi di puro intrattenimento nei locali pubblici a quelli che hanno a che fare con l’azzardo vero e proprio. Questo ha generato confusione nel settore e nei produttori e gestori di apparecchi da intrattenimento o amusement e rappresenta un limite e una incongruenza con le norme europee sulla libertà di stabilimento e libera circolazione delle merci e della direttiva 2006/123/Ce.
In base al 'decreto regole tecniche' (determinazione direttoriale prot. n. 151294 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) e le successive determine del 1° giugno 2021 e del 16 dicembre 2021 oltre le relative circolari inerenti alle nuove regole tecniche per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931, vengono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, come se fossero gli apparecchi con vincita in denaro di cui al comma 6 del medesimo articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931 ovvero Awp o slot dei bar (con vincita massima 100 euro e giocata da 1 euro) o le VLT (videolottery) con giocata fino a 10 euro e vincita massima fino a 5 mila euro oltre ai jackpot di sala fino a 100mila euro e jackpot nazionale fino a 500mila euro.
L’Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha quindi proceduto al riordino dei giochi senza vincita in denaro applicando norme equivalenti a quelle degli apparecchi con vincite in denaro e introducendo nuove regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione; a seguito della revisione normativa sono stati inclusi nel riordino anche i calciobalilla con gettoniera, i calciobalilla senza gettoniera con un utilizzo a tempo e le pool o carambole", ricorda il consulente nella petizione.
 
La norma "prevede che tali giochi, destinati a luoghi pubblici, devono essere dotati di una certificazione rilasciata da un ente certificatore e del relativo nullaosta per la messa in distribuzione; nonostante le norme siano già entrate in vigore, non sono ancora state attivate le procedure e le piattaforme telematiche che consentono di attivare la procedura di omologa e quindi di fatto per gli esercenti non è possibile regolarizzare la loro posizione, per questo è intervenuta una proroga che non ha risolto la problematica anzi aggravandola per i produttori ancora fermi.
La conseguenza è che molte imprese sono state costrette a sospendere la vendita di tali giochi innocui destinati ai luoghi pubblici e tali prodotti possono essere venduti solo se destinati ad un uso domestico, con relativa dichiarazione riportata sui documenti di vendita.
Attualmente risulta difficile preventivare i costi aggiuntivi da applicare (si parla di costi per le certificazioni che possono variare da ipotetici 1.000 euro a oltre i 3.500 euro oltre ad altri oneri burocratico amministrativi e di aggiornamento come il marchio Ce), in base alla norma prevista nel decreto 18 maggio 2021; dal 1° marzo 2022 tutti i giochi senza vincita in denaro installati in bar, spiagge, sale giochi e qualsiasi altro luogo pubblico dovranno essere dotati di omologa, nullaosta di distribuzione e nullaosta di messa in esercizio, quest’ultimo da richiedere a cura del proprietario dell’apparecchio direttamente sulla piattaforma informatica dell’Adm.
In conseguenza di ciò non sarà più possibile installare videogiochi, calciobalilla e altri giochi nei circoli e nei bar nonostante si tratti di giochi senza vincite in denaro e quindi non assimilabili in alcun modo ai giochi d’azzardo; la questione è diventata particolarmente spinosa proprio per le nuove omologazioni o certificazioni di tutti gli apparecchi da intrattenimento imposta dal nuovo decreto e dalla successiva normativa emanata dall’Adm", si legge ancora nella petizione.
 
L’industria del settore, "in cui l’Italia ha una antica e consolidata leadership, ritiene che queste regole renderanno impossibile la sopravvivenza del mercato; le nuove norme hanno suscitato sconcerto e indignazione tra gli addetti ai lavori e alcuni di loro hanno fatto ricorso al presidente della Repubblica, chiedendo la sospensione e l’annullamento delle norme, ribadendo l’illegittimità di una regolamentazione che equipara comuni biliardi, calcio balilla, lettori di video e tracce musicali, flipper, eccetera agli apparecchi che distribuiscono vincite in danaro (Awp e Vlt).
In concreto, si tratta del provvedimento dell’Adm del 18 maggio 2021 adottato in pretesa attuazione di una piccola modifica all’art.7 del 110 Tulps con l’art. 104 del decreto-legge n. 104 del 2020, con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, importazione, verifica e gestione degli apparecchi di cui al citato comma 7 dell’articolo 110 del testo unico, sommessamente ricordo che una precedente modifica nel 2012 da cui scaturì un precedente decreto notificato con il numero 2016/211/I non è mai stato emanato a distanza di 5 anni.
Lo Stato italiano sul tema ha già subito un’infrazione in tema di ‘ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi d’intrattenimento’, arrivata alla messa in mora complementare e poi risolta appunto dopo 6 anni con modifica parziale del decreto 8 novembre 2005 con invio a Bruxelles delle modifiche per nuova notifica nel decreto Interdirettoriale prot. 1584/Cgv, del 20 aprile 2010 – Notifica 2010/0282/I (modifiche al decreto Interdirettoriale (modifiche al Decreto Interdirettoriale dell’8 novembre 2005 n. 133/Udg e non ha mai avuto completa attuazione, ovvero l’art.1 penultimo capoverso 'Entro il 1° marzo di ciascun anno, Aams con proprio decreto direttoriale individua le tipologie di apparecchi per i quali operano le disposizioni di cui ai precedenti periodi'.
Senza che vi sussistano validi ed effettivi motivi imperativi di interesse generale, non si differenzia dal regime regolatorio dei decreti precedenti, anzi, questo attuale è fortemente peggiorativo e si rifà ai decreti che si applicano agli apparecchi comma 6 del 110 Tulps ovvero quelli del gioco a vincita o d’azzardo legali.
L’aspetto paradossale è che l’intenzione iniziale era quella di contrastare il proliferare del gioco d’azzardo e del gioco illegale, i così detti totem (per altro creati e poi disconosciuti dall’amministrazione per i concessionari scommesse e giochi online autorizzati) e di incentivare e snellire il gioco di puro intrattenimento senza vincita, mentre ora proprio quest’ultimo risulta pesantemente penalizzato; sono i più innocui tra gli apparecchi di puro intrattenimento quali flipper, calciobalilla, carambole, biliardi, gioco dei dardi, videogiochi di puro intrattenimento e kiddieride (dondolini e giostrine).
A parere del proponente, e di tanti operatori della filiera dell’amusement, con questa norma invece di colpire il gioco illegale si va a colpire il gioco di puro intrattenimento, disincentivando ulteriormente questa attività ludica, sana e di aggregazione sia per i giovani che per i meno giovani; e di conseguenza si vanno a colpire migliaia di attività che si vedranno costrette ad abbandonare questo settore, lo scrivente per primo.
La cosa più assurda è che si chiede di certificare una immodificabilità elettronica o elettromeccanica su apparecchi meccanici come calciobalilla, biliardi, carambole che di elettrico ed elettronico non hanno nulla.
Ricordo che in merito esiste una dichiarazione del commissario Breton 1 della Commissione europea, in risposta ad una interrogazione parlamentare (IT P-002096/2021), in merito alla direttiva 2006/123/Ce e ai giochi senza vincita, del marzo scorso per la quale 'I giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell’esclusione delle attività di azzardo'.
Il decreto è in contrasto con la direttiva 123/2006/CE (C.d. 'Direttiva Servizi' o 'Direttiva Bolkestein'), così come recepita dal legislatore interno con il D. Lgs. n. 59/2010 attuativo della citata Direttiva, all’art. 7, lettera d) conferma che tra i servizi esclusi dall’applicazione del decreto, risultano esclusivamente 'il gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco…' (intendendosi per “gioco d’azzardo” qui servizi di gioco con distribuzione di vincite in denaro).
Com’è noto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h) della C.d. 'Direttiva Servizi', rubricato 'Campo di applicazione', la stessa non si applica alle 'attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse'.
Da parte sua, il 'Manuale per l’attuazione della direttiva servizi', predisposto dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ha chiarito che 'l’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), comprende i servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna', mentre i giochi di abilità, le macchine da gioco che non danno premi o che danno premi unicamente sotto forma di giocate gratis non rientrano invece nell’esclusione e sono pertanto comprese nel campo di applicazione della direttiva servizi e violazione del principio di proporzionalità ex art. 1 prot. 1 Cedu alla luce dell’art. 117 Cost.
Stante quanto sopra evidenziato si ritiene che la determinazione direttoriale prot. n.151294 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e le successive determine del 1° giugno e del 16 dicembre u.s. oltre le relative circolari creino ostacoli per l’importazione e la libera circolazione degli apparecchi da intrattenimento nel territorio dell’Unione europea, con la conseguente mancata possibilità di introduzione in Italia di apparecchi acquistati in altri Stati del Mercato unico, in particolare se usati, non esiste norma tecnica analoga in nessun paese europeo che crei tali barriere”.
 

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