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Certificazione ticket redemption, Commissione Ue apre procedura d'infrazione

21 giugno 2024 - 11:38

Regole tecniche troppo difficili da rispettare per i gestori delle ticket redemption usate e autocertificate fino ad ora, la Commissione europea apre una nuova procedura d'infrazione per l'Italia.

Scritto da Redazione
L'edificio Berlaymont, sede della Commissione europea © EmDee / Wikipedia

L'edificio Berlaymont, sede della Commissione europea © EmDee / Wikipedia

Dalla Commissione europea arriva una nuova procedura di infrazione in risposta alle istanze presentate da alcuni gestori di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (comma 7 c-bis e 7 c-ter), chiamati a certificare tutte le ticket redemption autocertificate fino ad ora entro la fine del 2024, alla scadenza della proroga in essere.

Nel nuovo caso l'oggetto del contendere è la violazione della Direttiva (Ue) 2015/1535 del decreto 28 luglio 2021 “Apparecchi senza vincita in denaro (art. 110, comma 7 del Tulps) – Verifiche di conformità linee guida per organismi di verifica” alla luce della successiva circolare n° 32 / 2021 del 30 luglio 2021 per mancata notifica delle regole tecniche in esso contenute e riferite ai futuri obblighi dei gestori proprietari equiparati ai produttori per gli apparecchi usati, installati e autocertificati secondo decreto del 18 maggio 2021 e gestiti da anni come i redemption, ovvero con distribuzione di ticket premiali o gratuiti”.

La segnalazione presentata dagli operatori dell'amusement rende evidente che la nuova omologazione o certificazione richiede dei passaggi molto complicati, come l'obbligo di acquisire i codici sorgente e i codici eseguibili dei programmi dei giochi dagli importatori o produttori, che magari non sono più in esercizio. Senza dimenticare che  l’importatore deve fornire le prove effettuate e i certificati Emc e Lvd e per l’ottenimento del marchio.

Dal canto loro, i gestori-proprietari degli apparecchi dovrebbero iscriversi alla Camera di commercio come produttori – cambiando i codici Ateco di riferimento – e, al termine delle operazioni di verifica della conformità, dovrebbero anche presentare una  dettagliata documentazione – con prospetti, grafici e test report – per illustrare i risultati di ogni singola verifica effettuata.

Un inutile bizantinismo, e un aggravio di spese per i gestori proprietari .

In parallelo, la Commissione Ue - Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle Pmi sta pensando anche di riaprire la procedura di infrazione risalente al 2022 (aperta dopo la petizione n° 0001/2022), sulla compatibilità della regolamentazione del comparto con il diritto euro-unitario.

 

 

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