"In tema di Iva, determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli intrattenimenti, ai sensi degli artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies Dpr n° 640 del 1972 vigenti ratione
temporis, non è necessaria la previa notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr n° 600 del 1973, trattandosi di una mera facoltà per
l’Amministrazione, ben potendo procedere in sua assenza attraverso iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.".
Tale principio di diritto è al centro dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto, pronunciatesi in favore di una società operante nella gestione di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2005, recante la richiesta di pagamento di oltre 50mila euro.
Secondo i giudici la sentenza impugnata - confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia - va riformata e alla sua cassazione segue il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Nell'ordinanza della Cassazione quindi si legge: "L’interpretazione giurisprudenziale della Corte (cfr. Cass. n. 1166 del 17/01/2019) è nel senso che, in tema di imposte sugli intrattenimenti, l'Iva dev’essere determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché essa non è assoggettata all'obbligo di dichiarazione annuale. Ne discende l'ulteriore conseguenza che l'accertamento delle eventuali violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, ex art. 40 del n. 640 del 1972, nel termine di cinque anni dal giorno di commissione delle stesse, non trovando applicazione l'art. 57, comma 2, del Dpr n° 633 del 1972, che fa decorrere la prescrizione della pretesa impositiva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione".
E poi, ancora, "il principio è stato ulteriormente specificato dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29180 del 20/10/2021) nel senso che, ai fini della ripresa della maggiore Iva, determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli intrattenimenti (Isi), si applica la procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater Dpr n° 640 del 1972, sicché l'attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva emissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti (rispettivamente di tre e quattro anni), senza che rilevi l'emissione di un avviso di accertamento, non previsto e non necessario.
La decisione da ultimo citata precisa in parte motiva, in termini condivisi dal Collegio che per la riscossione dell'Iva connessa all'Isi determinata in via forfetizzata, vanno seguite le medesime modalità previste per la riscossione dell'Isi. Dunque, in caso di accertamento a seguito di controllo automatizzato (art. 14 ter), vi è applicazione dell'art. 14 quater, primo comma, il quale dispone: 'le somme (...) sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte'). Trova inoltre applicazione il secondo comma dell’articolo da ultimo menzionato, secondo cui 'Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine', del Dpr n° 640 del 1972".
Il testo integrale dell'ordinanza della Cassazione è disponibile in allegato.