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Spettacolo viaggiante, prorogato di 6 mesi periodo transitorio per apparecchi senza vincita in denaro

02 luglio 2024 - 18:24

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proroga il periodo transitorio per gli apparecchi senza vincita in denaro in uso nelle attività di spettacolo viaggiante per altri sei mesi.

Scritto da Amr

© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ulteriormente prorogato, con un determinazione a firma del direttore dei giochi Mario Lollobrigida, i termini di scadenza del regime transitorio per gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e installati nei “padiglioni e sale trattenimento”, termini a suo tempo fissati con le determinazioni 10 giugno 2022 n. 250263 e 27 giugno 2023 n. 359807. I termini scadevano il 30 giugno e il 1° luglio e in tutti i casi sono stati prorogati di sei mesi, dunque 31 dicembre 2024 e primo gennaio 2025.

Com’è noto, spiega in una nota Adm, la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del Tulps e agli apparecchi collocati
all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020.

In tale ambito, con le determinazioni sopra citate, è stato fissato un periodo transitorio, successivamente prorogato, in cui resta valida la disciplina previgente, al fine di consentire l’adeguamento delle apparecchiature alle nuove regole tecniche e amministrative ora applicabili.

Con tale proroga, attesa la complessità della disciplina e le difficoltà applicative legate alla nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro utilizzati in questo specifico settore, si è inteso uniformare i termini di scadenza a quelli previsti in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, nella prospettiva del più ampio disegno di riordino del settore del gioco pubblico, finalizzato a semplificare anche la disciplina di tale tipologia di apparecchi, evitando nel contempo che alcuni degli apparecchi rientranti nella previgente disciplina debbano essere disinstallati.

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