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CdS: 'Comunicazioni informative non violano divieto di pubblicità al gioco'

14 maggio 2024 - 11:20

Il Consiglio di Stato riforma una sentenza del Tar Lazio del 2021 e accoglie l'appello di una società editoriale multata dall'Agcom per la presunta violazione del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Fm
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Un quotidiano che riporta comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale non fa pubblicità indiretta del gioco e quindi non viola il divieto introdotto dal decreto Dignità.

 

È questo, in poche parole, quanto sostiene il Consiglio di Stato, nella sentenza con cui accoglie l'appello proposto da una società editoriale per la riforma della sentenza con cui il Tar Lazio nel 2021 ha confermato la legittimità della sanzione da 50mila euro comminatale dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione del divieto di pubblicità del gioco.

Per l'effetto, quindi, la delibera dell'Agcom in questione viene annullata.

A supporto della loro decisione, i giudici di Palazzo Spada richiamano le Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto Dignità adottate nel 2019 nelle quali si evidenzia che “non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento”. Specificando che “i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza di cui al comma precedente (a titolo esemplificativo, i c.d. spazi quote ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker)”.

Secondo il Collegio, non può ritenersi che la società editoriale “abbia posto in essere una forma di pubblicità diretta o indiretta e, quindi, vietata dalla norma”. La società attraverso il collegamento ipertestuale presente sulla sua pagina, infatti, “ha fornito servizi informativi di offerte commerciali di svariate piattaforme in concorrenza e tale attività rientra tra quelle escluse dal concetto di pubblicità dal punto 5, n. 6, delle Linee guida e può considerarsi una mera comunicazione con finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, comunicazione che, ai sensi della delibera n. 132/19/Cons, non costituisce una forma di pubblicità diretta o indiretta”.

Il Collegio, si legge ancora nella sentenza, “pur tenendo conto della sottile linea di demarcazione tra natura informativa e promozionale del messaggio, ritiene dirimente, al fine di escludere il carattere promozionale della condotta tenuta dalla Società sanzionata, il fatto che essa si è limitata a predisporre un collegamento ipertestuale (che costituisce il rinvio da un’unità informativa su supporto digitale ad un’altra) ad un sito web che ha descritto le caratteristiche delle varie piattaforme digitali, ma che non svolge direttamente servizio di offerta di gioco lecito a pagamento”.

 

 

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

 

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