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Concessioni giochi: la proroga è già scritta, scadenza al 29 ottobre 2021

11 giugno 2021 - 08:05

Il legale Cino Benelli spiega come una corretta interpretazione delle leggi vigenti prevede l'estensione di tutte le concessioni fino alla fine di ottobre.  

Scritto da Ac

 

Mentre il tema della proroga delle concessioni di gioco pubblico tiene banco dentro e fuori al settore, diventando materia di attualità anche in Parlamento, per una corsa contro il tempo in vista della (presunta) scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2021, un'analisi più approfondita delle leggi vigenti fa emergere l'estensione già scritta di tutte le concessioni al prossimo 29 ottobre 2021. Merito del decreto cosiddetto “Cura Italia” di marzo 2020, intervenuto sulla materia. Come spiega a GiocoNews.it il legale, esperto di gaming, Cino Benelli. In particolare, spiega il legale, tale norma (all’articolo 103, comma 2 del Dl 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27), stabilisce che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

I TERMINI LEGATI ALL'EMERGENZA - Ebbene, secondo la ricostruzione del legale, “Lo stato di emergenza stabilito dall’articolo 1 del Decreto n.19/2020, convertito dalla Legge n.35/2020, termina il 31 luglio 2021 e, pertanto, occorre chiedersi se le concessioni per la raccolta di scommesse in scadenza al 30 giugno 2021 debbano intendersi prorogate ex lege - e cioè senza necessità di un provvedimento ricognitivo espresso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AdM) - sino al 29 ottobre 2021 in base al citato articolo 103, comma 2”. Secondo la giurisprudenza, la disposta conservazione di validità e, quindi, di efficacia, comminata dal “Decreto Cura Italia” riguarda “l’intera gamma degli atti amministrativi con effetto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari” e, pertanto, la norma in esame (e cioè, di nuovo, l’articolo 103, comma 2 Dl. n. 18/2020) “assume una portata conservativa generalizzata, non suscettibile di deroghe o interpretazioni restrittive” (cfr., tra le ultime, Tar Valle d’Aosta, 19 maggio 2021, n. 34, secondo cui, in particolare, la richiamata disposizione, nella sua portata regolatoria, abbraccia “l’intera gamma di fattispecie in cui il dato sostanziale è costituito da un effetto ampliativo della sfera giuridica del privato in conseguenza di una scelta in tal senso operata dall’autorità pubblica”).

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr., Sezione unica, ord. 1° aprile 2003, n. 4994; Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 aprile 2004, n. 2330), condiviso anche dal Tar Lazio, sede di Roma (cfr., tra le tante, Sezione II, 21 aprile 2015, n. 5815), l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre amministrazioni, integra un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi in funzione di contrasto alla criminalità organizzata ed all’evasione fiscale (cfr., Cassazopme Penale, Sezione Unica, 26 aprile 2004, n. 3272).

NON SERVE INTERVENTO ADM - Pertanto, “Essendo indispensabile assicurare la continuità dello svolgimento del servizio pubblico di scommesse, è evidente come lo stesso non possa subire interruzioni nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara ed anche a prescindere dalla concreta celebrazione della stessa”, spiega Benelli. “Da tutto ciò consegue, a mio avviso, come debba trovare applicazione, in assenza di disposizioni di legge derogatorie, la proroga legale prevista dal citato articolo 103, comma 2 del Decreto “Cura Italia” anche alle concessioni per la raccolta di scommesse in scadenza al 30 giugno 2021, indipendentemente da un provvedimento ricognitivo espresso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Ecco quindi che, come illustrato dal legale, per tutte le concessioni di gioco (e non solo), quindi sia per quelle dell'online che per i giochi “fisici”, la scadenza di cui tenere conto non è più quella originale del 30 giugno, bensì quella già prorogata al 29 ottobre 2021. Anche se, ad oggi, neppure la stessa politica sembra essersene accorta.

L'EMERGENZA CONTINUA - Detto ciò, tuttavia, ciò non cambia più di tanto la necessità degli operatori né quello di un intervento legislativo in materia, tenendo conto che i quattro mesi in più di esercizi tecnicamente garantiti dal Cura Italia, poco cambiano rispetto alla nuova realtà del mercato, che ha subito quasi un anno di interruzione dei lavori e affrontato spese ingenti e straordinarie negli ultimi 18 mesi di emergenza sanitaria. Quindi, anche alla luce di tale interpretazione normativa, rimane comunque l'esigenza di intervenire con una proroga delle concessioni di più ampio respiro, per garantire la stabilità del comparto e, quindi, le entrate erariali ora ancor più necessarie per il paese in questa fase di ripartenza e ricostruzione. Senza contare, peraltro, che per quanto riguarda soprattutto la rete fisica, non ci sarebbero certo oggi le condizioni per impostare alcun tipo di gara, tenendo conto del perdurare dell'annosa questione territoriale che continua a provocare o minacciare – a seconda dei territori – la scomparsa del gioco legale da molte zone della Penisola.

 

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