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Contributi fondo perduto, Agenzia entrate: 'Ecco come fare domanda'

30 novembre 2021 - 12:18

L'Agenzia delle entrate pubblica circolare su come fare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni bis, valido anche per le attività di gioco, dal 2 dicembre.

Scritto da Redazione
Contributi fondo perduto, Agenzia entrate: 'Ecco come fare domanda'

È arrivata l'attesa circolare dell'Agenzia delle entrate sulle modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis, del quale possono beneficiare anche le attività di gioco, come tutti gli esercizi chiusi per più di 100 giorni nei primi sette mesi del 2021.

Secondo quanto si legge nel testo, l'istanza deve contenere anche “l’indicazione che i ricavi o compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro ovvero sono superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro ovvero sono superiori a 1 milione di euro”, come le dichiarazioni “– in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19' come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. In particolare, nel caso in cui – con il contributo oggetto del presente provvedimento – si verificasse il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1, nell’istanza è indicato il minor importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.”

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa. La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 2 dicembre e non oltre il giorno 21 dicembre 2021”.
Successivamente al termine di presentazione di cui al punto 3.3, l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico e, in caso di mancato superamento degli stessi, comunica lo scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Per consultare il provvedimento nella sua interezza – comprensivo di istanza, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche - basta consultare questo link. 
 
In parallelo, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato anche il provvedimento relativo alla definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto Sostegni bis.
In questo caso, “Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30 percento. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021”.
 
Per la determinazione dell’ammontare del contributo “deve essere calcolata dapprima la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell’articolo 1 del decreto in oggetto. All’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali – stabilite con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 12 novembre 2021 – del 30, 20, 15, 10, 5 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro”.
 
La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente .
L’istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e non oltre il 28 dicembre 2021.
 
I testi di istanza, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche sono disponibili al seguente link
 

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