skin
Menu

Corte conti: 'Gap, sì a distanziometro e concertazione Stato-Regioni'

07 marzo 2022 - 15:47

Nella Relazione sull’attività svolta nel 2021 la Corte dei conti parla degli strumenti a suo modo di vedere più 'funzionali' per arginare il gioco patologico.

Scritto da Redazione

“Con specifico riferimento alle amministrazioni centrali, tra le osservazioni della Corte vi è stata la necessità di proseguire tempestivamente nella definizione della piattaforma informatica funzionale a una migliore programmazione degli interventi e a individuare gli indicatori di contesto per la valutazione uniforme delle azioni previste nella programmazione regionale, valorizzando, in tal senso, i momenti della concertazione tra Stato e Regioni. Nell’ambito delle misure idonee ad arginare il fenomeno, funzionali a tale scopo sono apparse anche le norme che disciplinano le misure regolative previste in relazione alle distanze minime dei luoghi e delle aree dove sono attesi gli insediamenti degli esercizi commerciali nei quali si svolgono le attività di gioco, rispetto ai luoghi definiti 'sensibili' (quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi)”.

 

Queste le parole con cui la Corte dei conti, nella Relazione sull’attività svolta nel 2021 - presentata nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 – dà un suo sostanziale endorsement ai distanziometri introdotti nelle varie regioni per limitare l'installazione di apparecchi da gioco, ma anche al dialogo tra Stato e Regioni per mettere in campo una strategia efficace per il contrasto al gioco patologico.
 
La valutazione campeggia nel quadro d’insieme sulle deliberazioni approvate nel 2021, in tema di politiche della salute, e in particolare nella “deliberazione n. 23/2021/G, concernente 'Il fondo per il gioco d’azzardo patologico'”. Essa, si legge nella relazione della Corte dei conti, “ha analizzato profili finanziari e gestionali, investendo questioni di legalità, di tenuta ordinamentale e di bilanciamento di plurime posizioni soggettive, che vanno a comporre un articolato scenario. Hanno rappresentato oggetto di approfondimento gli aspetti fiscali riguardanti la dimensione finanziaria relativamente alle entrate derivanti dal settore del gaming. L’indagine, analizzando gli aspetti gestionali del fenomeno, ha verificato l’attuazione della norma istitutiva del Fondo statale (legge di Stabilità del 2016) posto a contrasto degli effetti negativi, sociali ed economici, oltre che sanitari”.
 
Per quanto concerne l’attività giurisdizionale nelle sezioni regionali della Corte dei conti, poi figura un nuovo accenno al gioco patologico, nel paragrafo dedicato ai giudizi di responsabilità e alle questioni sostanziali, con un focus su elemento soggettivo e nesso di causalità.
“Ai fini del riconoscimento del vizio totale di mente per disturbo da gioco d’azzardo (fermo restando l’accertamento del nesso causale tra il disturbo, anche temporaneo, e la condotta delittuosa) sono rilevanti i disagi della personalità così gravi da indurre una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile che non consente al reo di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore. Nel caso di specie, il pieno riconoscimento dell’azione dannosa al colloquio immediatamente successivo al fatto e l’attivazione del convenuto per l’inserimento nella comunità terapeutica solo successivamente ha indotto il collegio a non ritenere vi fossero elementi sufficienti per affermare che il convenuto non avesse contezza del disvalore dell’azione dannosa, e ciò non ha consentito di dichiararne il vizio totale di mente (sent. n. 104/2021, Emilia-Romagna)”, si legge nel testo.
Invece, “in relazione all’ammanco delle somme derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso per due musei, in conseguenza del mancato versamento dell’incasso alla Tesoreria Provinciale dello Stato, da parte dell’agente contabile preposto a tale riscossione, va esclusa la causa di forza maggiore, in conseguenza dello stato di asserita infermità mentale da 'disturbo ossessivo compulsivo con gambling patologico', assumendo rilievo il tentativo della convenuta di giustificare il mancato versamento delle somme incassate ricorrendo all’artificio di simulare due episodi di furto asseritamente commessi da ignoti. Risulta, infatti, evidente come il vizio del gioco costituisca, nella specie, solo l’antefatto del delitto di peculato, che risulta in realtà realizzato non in vista di un’immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica 'compulsiva', l’approvvigionamento finanziario, ma solo (al più) per rimediare agli effetti economici già prodotti dal vizio (sent. n. 657/2021, Lazio)”.
 

Articoli correlati