C'è il via libera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato all'acquisizione dell'operatore Scommettendo da parte di Dazn Bet Holdings (Malta) Limited del gruppo Dazn.
Secondo quanto si legge nel Bollettino del 7 gennaio dell'Agcm, che riporta il verbale dell'adunanza del 17 dicembre 2024, secondo l'Autorità “l'operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”.
GLI EFFETTI DELL’OPERAZIONE – Nel verbale vengono chiarite le motivazioni della decisione di Agcm.
“Nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione comporta una modesta sovrapposizione orizzontale, in quanto DZBT Holdings (Bet Class) vi opera solo con riferimento al canale online e presenta una quota di mercato molto esigua. Più precisamente, a DZBT Holdings (Bet Class) è attribuibile, nel 2023, una quota [inferiore all’1 percento]; nello stesso anno la quota di Scommettendo è [inferiore all’1 percento].
La quota post merger sarà quindi [inferiore all’1 percento].
Pertanto, l’operazione non appare suscettibile di determinare alcun effetto pregiudizievole per la concorrenza. Nel mercato, peraltro, sono presenti operatori con quote rilevanti, come ad esempio il Gruppo Lottomatica (con il [25-30 percento]), Flutter Entertainment plc/Sisal Spa (con il [20- 25 percento]), Playtech Spa (con il [10-15 percento]), Bet365 Group Ltd (con il [10-15 percento]), ed Entain Plc (con il [10-15 percento]).
Inoltre, come sopra rilevato, l’attività di raccolta da scommesse, sia per il canale fisico sia per il canale online, è subordinata al rilascio di una concessione, a seguito di procedura di gara aperta, da parte dell’Adm e l’attuale numero di concessionari risulta elevato.
Anche nel mercato nazionale della raccolta da giochi online, l’operazione in esame comporta una modesta sovrapposizione orizzontale tra le parti. Le quote detenute da DZBT Holdings (Bet Class) e Scommettendo, nel 2023, sono stimate, rispettivamente, [inferiore all’1 percento] e [inferiore all’1 percento]. La quota post merger sarà quindi [inferiore all’1 percento].
Pertanto, anche la quota post merger della raccolta da giochi online non appare destare preoccupazioni concorrenziali, anche in virtù della presenza di numerosi operatori con quote rilevanti, come il Gruppo Lottomatica (con il [25-30 percento]), Flutter Entertainment plc/Sisal Spa (con il [20-25 percento]), Entain Plc (con il [5-10 percento]), Snaitech Spa (con il [5-10 percento]) e 888 Holdings + Willam Hill22 (con il [5-10 percento]).
Inoltre, come sopra evidenziato, per svolgere l’attività di raccolta da giochi online è necessario il possesso di una concessione rilasciata dall’Adm, a seguito di procedura di gara aperta, ed è elevato il numero di concessionari di gioco a distanza attualmente autorizzati e attivi nella fornitura di giochi online in Italia.
Con specifico riguardo al gioco online in Italia, va inoltre considerato che è particolarmente concorrenziale per i seguenti motivi: i. passare da un operatore all’altro è facile e veloce. L’apertura di conti online con gli operatori di gioco online è gratuita e facile, e i clienti sono incentivati ad aprire nuovi conti grazie a un’ampia gamma di offerte disponibili sul mercato; ii. esistono alti livelli di 'abbandono' della clientela a favore di operatori concorrenti. La perdita del cliente a favore di concorrenti stimola una forte concorrenza tra operatori di gioco online per acquisire, mantenere e riacquistare clienti; iii. sussiste un’intensa rivalità sulla base di parametri di prezzo e non. Le promozioni e/o le offerte risultano spesso tra i principali criteri considerati dai clienti nella scelta di un operatore, ma anche la qualità del prodotto è un fattore chiave per acquisire, riacquistare e mantenere i clienti.
Infine, nel mercato della gestione delle sale da gioco, l’operazione non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale in quanto DZBT Holdings (Bet Class) non possiede e gestisce alcuna sala giochi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali della struttura dei mercati interessati.
L'operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; altresì, il patto di non concorrenza e non sollecitazione descritto può essere considerato accessorio all’operazione nei soli limiti sopra indicati e l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre tali limiti”.
Per questi motivi l'Agcm delibera di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al ministro delle Imprese e del Made in Italy.