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Divieto pubblicità gioco, Agcom archivia procedimento su Telegram

22 ottobre 2024 - 09:54

Secondo quanto appurato dall'Agcom, Telegram non era a conoscenza della violazione delle norme sulla pubblicità del gioco commessa sulla propria piattaforma.

Scritto da Redazione
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“Alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria circa l’assenza di rapporti commerciali con i content creator titolari dei canali Telegram oggetto della contestazione, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla società, in quanto la stessa appare non aver avuto alcuna conoscenza circa l’illecito commesso presso la propria piattaforma.”

Questa è una delle motivazioni con cui l'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della piattaforma di condivisione video “Telegram” per la presunta violazione del divieto di pubblicità al gioco con vincita in denaro introdotto dal decreto Dignità.

Tale procedimento si era originato a partire dalle segnalazioni pervenute all’Autorità, che avevano portato ad accertare la presenza, in 17 canali Telegram, di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse.

La società Telegram, rispondendo alla richiesta di chiarimenti inviata dallAgcom ha risposto affermando di non avere, e di non aver mai avuto, “alcuna relazione commerciale con nessuno dei soggetti descritti come 'content creator' dei canali elencati dall’Autorità nella richiesta di informazioni e nell’atto di contestazione. Inoltre, Telegram ha dichiarato di non avere mai percepito alcun ricavo pubblicitario dalla propria piattaforma Ad platform, e in generale di non aver ricevuto alcun ricavo pubblicitario in relazione ai canali oggetto di contestazione, né da nessun altro inserzionista italiano”, si legge nella delibera pubblicata sul sito dell'Agcom.

Secondo l'Autorità quindi “la condotta di Telegram appare soddisfare la condizione stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Dsa. Parimenti, si rileva che il fatto che la società abbia immediatamente rimosso tutti i contenuti identificati nell’atto di contestazione, disabilitando i canali attraverso i quali erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione, porta a concludere che anche la condizione stabilita all’articolo 6, comma 1, lett. b) del predetto Regolamento Dsa sia soddisfatta”.

 

Il testo integrale della delibera dell'Agcom è disponibile in allegato.

 

 

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