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Viminale su green pass: 'In caso di dubbio far scattare i controlli'

11 agosto 2021 - 09:57

Una circolare del ministero degli Interni dà ulteriori precisazioni a esercenti e prefetti: il cliente deve esibire il green pass, l'esercente potrà anche chiedere il documento. Alle forze di polizia spettano i controlli, a campione.

Scritto da Daniele Duso

Gli esercenti dei locali pubblici potranno chiedere anche il documento d'identità in caso di incongruenze, ma non sono obbligati a farlo. Dal ministero dell'Interno arrivano ulteriori delucidazioni rispetto a quanto dichiarato a inizio settimana dalla titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, che nel corso di una videointervista con il direttore del quotidiano La Stampa aveva sottolineato come agli esercenti non fosse richiesto di trasformarsi in poliziotti.

Con una circolare firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, il Ministero dell'Interno fa quindi ulteriore chiarezza sulla questione delle verifiche delle certificazioni verdi, entrate in vigore da venerdì 6 agosto. In sostanza gestori ed esercenti devono verificare che il green pass esibito corrisponda esattamente con i dati del cliente, contattando le forze dell'ordine in caso di palese violazione (come un'età anagrafica non corrispondente all'avventore o altre difformità, come ad esempio un green pass di una donna esibito da un uomo, o viceversa). "La verifica dell'identità della persona", riporta infatti la circolare, "si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione".

Nello stesso documento del Viminale, che ricorda come dal provvedimento siano escluse tutte le attività svolte o erogate all'aperto, vengono specificate le due fasi di verifica che consistono dapprima nel controllo che il cliente sia in possesso della certificazione verde e, in secondo luogo, nella verifica della corrispondenza tra certificazione e identità del cliente.

In merito all'esibizione del documento la circolare in particolare prova a spiegare il quarto comma dell'articolo 13 del dpcm del 17 giugno 2021, specificando che la seconda fase "non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione 'a richiesta dei verificatori' ". Il documento del Viminale ricorda che "trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento di identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", ma lo stesso articolo 13 indica "anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica". Tra questi vi sono gli addetti "ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi". Lo stesso documento del Viminale precisa che "l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali". In caso di incongruenza il gestore dovrà contattare le forze di polizia.

In merito alle verifiche da parte delle forze di polizia, che dovranno essere eseguiti a campione, la circolare riporta che "spetterà poi alle forze di polizia, nonché al personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza". Nel caso, su richiesta o meno dell'esercente, si accerti la non corrispondenza tra identità del cliente e certificazione, la sanzione "risulterà applicabile nei confronti del solo avventure, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente".

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