In vista del 15 ottobre, giorno in cui il possesso del green pass diventerà obbligatorio anche per accedere negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, tutte le aziende, gli studi artigiani e professionali, nonché le location di gioco, devono dotarsi di regolamenti interni che prevedano il controllo della certificazione verde Covid e specifiche modalità organizzative.
Ne sa qualcosa, ad esempio, il Casinò di Venezia, dove ieri, 5 ottobre, è iniziato il confronto sul tema fra azienda e sindacati, con l'invio a tutti i dipendenti di una comunicazione sugli adempimenti previsti, e l'obbligo di inviare entro l'8 ottobre di un modulo per indicare il possesso presente o futuro della certificazione. Non senza incontrare perplessità.
E dubbi, espressi anche da diversi operatori delle attività di gioco tout court, preoccupati dalle conseguenze, oltre che dal calo dei clienti registrato dopo l'introduzione dell'obbligo per gli avventori.
Ma quali sono le linee guida da seguire per i datori di lavoro, a cui spettano l'organizzazione dei controlli e la nomina degli incaricati delle verifiche?
In attesa di un provvedimento del Governo – in queste ore circola una bozza del vademecum definito dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e da quello della Salute, Roberto Speranza - si evincono alcuni capisaldi, da applicare anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti. Fino al 31 dicembre 2021, per il momento.
Innanzitutto, sembra chiaro che servirà un atto formale per individuare gli incaricati delle verifiche e lo stesso vale per le modalità di controllo, definite insieme con le relative procedure e la documentazione.
Tali verifiche potranno con tutta probabilità essere svolte “anche a campione”, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro oppure nel corso dell’attività lavorativa.
Il soggetto chiamato a verificare dovrà anche effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, predisponendo una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (strumento della verifica, orario, luogo, mancata esibizione, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass, risultanze, dati identificativi del lavoratore).
Come controllare? Attraverso l'App Verifica C-19 -
l’unica abilitata dal Governo -, che ormai ci è diventata familiare per accedere come clienti anche ai ristoranti al chiuso o al cinema, e nelle stesse sale gioco.
Installata su un dispositivo mobile, l’App consente di leggere il Qr code delle certificazioni verdi Covid-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati delle Certificazione sottoposte a controllo, riducendo al minimo il numero di dati visualizzabili dall’operatore nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Cosa rischiano i dipendenti? Se la mancanza del green pass viene rilevata prima dell’ingresso sul posto di lavoro, scatta la sospensione della retribuzione, ma senza sanzioni disciplinari e senza possibilità di licenziamento.
Se invece l'irregolarità viene accertata mentre si lavora arrivano anche le sanzioni disciplinari, oltre a quelle previste per il mancato possesso della certificazione verde.
La sanzione amministrativa prevista è compresa fra i 600 e i 1.500 euro.
Chi invece arriva al lavoro senza green pass e lo esplicita viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione dello stesso, perdendo fino ad allora ogni diritto alla solita retribuzione.
Infine, chi esibisce una certificazione contraffatto o alterata, può essere incriminato per il reato di falsità materiale o di uso di atto falso, o per il reato di sostituzione di persona se utilizza una certificazione presa “in prestito”.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato.
Per il datore di lavoro, in caso di mancati controlli è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa fra i 400 e i 1000 euro, che rischiano di raddoppiare se tale violazione si ripete nel tempo, e ciò potrebbe anche tramutarsi in conseguenze sul piano penale, in virtù dell’obbligo giuridico di adottare tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di eventi dannosi per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Se, ad esempio, un lavoratore contrae il Covid mentre svolge le proprie mansioni e non è stato controllato potrebbe essere contestato il reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, in caso di decesso del dipendente. Sempre che sia dimostrato un nesso di causalità fra due fatti.
Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti già esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.