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Pubblicità del gioco e content creator, Agcom ancora in azione

25 novembre 2024 - 10:30

Pubblicate oggi, 25 novembre, quattro nuove delibere dell'Agcom in materia di divieto di pubblicità al gioco. Ecco i casi sotto esame e i relativi esiti.

Scritto da Fm
© Heiko Kaufmann / Unsplash

© Heiko Kaufmann / Unsplash

Anche in questo inizio di settimana l'attenzione dell'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è di nuovo focalizzata sul rispetto del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità nel 2018 da parte dei content creator.

Le delibere pubblicate oggi, 25 novembre, su questo tema, sono ben quattro.

La prima dispone il pagamento di una sanzione amministrativa da 65mila euro per la pubblicazione di contenuti promozionali del gioco con vincita in denaro su un canale YouTube sui quali sono stati condivisi "numerosi video in violazione del divieto e quindi lesivi degli interessi degli utenti", si legge nella delibera.
Una violazione ritenuta dall'Agcom di "media gravità", anche "stante il fatto che si tratta di un unico canale, sanzionato per la prima volta".
Come in altri casi, i controlli che hanno portato all'individuazione del content creator sono derivati da alcune segnalazioni pervenute all'Autorità, che hanno poi fatto scattare le indagini del nucleo speciale Beni e servizi (gruppo Radiodiffusione editoria) della Guardia di finanza.

Ma sul sito dell'Agcom sono presenti altre tre delibere sempre in materia di rispetto del divieto di pubblicità al gioco, con un esito nettamente diverso. 
In tutti 3 tre i casi si tratta dell'archiviazione dei procedimenti sanzionatori avviati.

Nel primo, che ha coinvolto il gestore di un canale YouTube, "nelle proprie memorie, nonché in sede di audizione, la parte ha dato chiara evidenza dell'assoluta assenza dell'intento promozionale posto in essere tramite i pochi (3) video da questo diffusi presso il proprio canale YouTube; infatti, a tale supporto ha riportato il relativo contenuto dei predetti video in cui veniva esclusivamente data notizia di alcune vincite effettuate dall'utente senza alcuno scopo promozionale.
In aggiunta, la parte ha osservato di non aver mai ricevuto denaro, né dalla piattaforma YouTube, né dalle sale giochi, per realizzare i contenuti video pubblicati". Circostanza appurata anche nell'ambito dell'istruttoria, nella quale "non si ravvisa la violazione dal divieto in parola tenuto conto che il contenuto dei pochi video contestati e diffusi tramite il proprio canale YouTube (peraltro con scarse visualizzazioni) non ha assunto carattere promozionale trattandosi esclusivamente di mera descrizione del gioco e che la parte non ha percepito alcun ricavo per la suddetta attività".

Nel secondo i protagonisti sono stati due canali TikTok, il cui presunto gestore - un pensionato quasi ottantenne - ha dichiarato la propria estraneità sia rispetto alla piattaforma che rispetto ai canali oggetti del provvedimento, ha affermato di "non sapere nulla sulla vicenda" trattandosi "di una evidente ipotesi di furto di identità digitale, compiuto, evidentemente, in suo danno". Infine, ha depositato "copia della denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma per furto di identità".
In esito all'attività istruttoria svolta, a fronte dell'illecito contestato, per l'Agcom si ritiene che non possa essere imputata all'uomo alcuna responsabilità e che quindi "non sia integrata la fattispecie violativa descritta dalla norma di cui è stata contestata la presunta violazione".

Anche nel terzo caso si parla di TikTok. La persona destinataria del procedimento avviato dall'Agcom  ha segnalato un "difetto di notifica", e quindi di essere venuto a conoscenza della notifica da terzi e di non essere titolare del canale oggetto di contestazione, né, comunque, di alcun account sulla piattaforma.
Queste le conclusioni messe nero su bianco dall'Autorità: "Il preteso difetto di notifica, peraltro non dimostrato in atti, appare comunque superato e sanato dall'intervenuta partecipazione al procedimento e dal garantito contraddittorio.
Del pari, l'invocato difetto di legittimazione passiva non risulta assistito da alcuna prova a fronte, invece, dei riscontri forniti dalla Guardia di finanza é dalla piattaforma.
Per quel che concerne, invece, i contenuti oggetto di contestazione, vale rilevare come il canale riconducibile alla parte non sia uno strumento di pubblicità del gioco d'azzardo trattandosi, invece, di un mero 'fan page'. Infatti, a conclusione dell'istruttoria svolta, è emerso che il canale attraverso il quale è stata diffusa pubblicità del gioco in violazione del menzionato art. 9 - risulta essere riconducibile ad un diverso soggetto responsabile dei suddetti contenuti (cd. creator), già identificato e sanzionato dall'Autorità.
Sul canale oggetto del procedimento non risultano invero diffusi contenuti che possano integrare la fattispecie violativa descritta dalla norma".
 

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