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Tar Lazio, prelievo forzoso 'giusto' anche su scommesse ippiche

03 dicembre 2021 - 16:58

Respinto il ricordo di tre società di scommesse secondo le quali il prelievo per il 'Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale' non potrebbe applicarsi alle scommesse ippiche.

Scritto da Daniele Duso
Tar Lazio, prelievo forzoso 'giusto' anche su scommesse ippiche

I giudici della seconda sezione del Tar del Lazio hanno respinto il ricordo di F.lli Simone S.r.l., Tre Esse Scommesse S.r.l., Ribot S.r.l., contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero per le Politiche giovanili e per lo Sport e contro il Coni, Comitato olimpico nazionale italiano e Gravità Zero, Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in particolare contro l'introduzione del prelievo forzoso necessario alla costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale".

Secondo le società ricorrenti tale prelievo forzoso non potrebbe applicarsi alle scommesse ippiche in ragione della non sovrapponibilità di queste agli eventi sportivi. " 'Scommessa ippica e 'scommessa sportiva' ", sostengono le ricorrenti, "sono per tabulas fattispecie differenti per genesi e normativa. Hanno entrambe lo scopo in parte qua, di sostenere due mondi, quella ippica la cd. filiera ippica italiana (che fa capo al Mipaaf), quella sportiva il mondo dello sport tout court (che fa capo al Coni – Ministero dello Sport)".

E ancora "Il Legislatore, conoscendone la distinzione, avrebbe previsto il prelievo unicamente sulla scommessa sportiva per finanziare la norma istitutiva del fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. L’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, contra legem, avrebbe inserito anche la scommessa ippica nella modalità di calcolo del prelievo così creando un vero e proprio corto circuito in quanto nessuna delle aziende della filiera ippica potrà attingere al fondo pur contribuendo allo stesso."

Di diverso avviso i giudici del Tar, che sottolineano come, "nella fattispecie, il Legislatore parla di 'eventi sportivi di ogni genere', l’espressione 'di ogni genere' non può che esser stata usata in senso inclusivo di ogni sport, compresa l’ippica: se il Legislatore avesse voluto escluderla lo avrebbe esplicitamente previsto".

Spiega il Tar che "anche le censure concernenti il mancato coinvolgimento del Mipaaf non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto la norma istitutiva del prelievo non ha conferito alcun potere al suddetto Ministero né ha previsto che lo stesso fosse consultato per la definizione delle modalità di calcolo dello stesso. Le stesse norme citate dalle ricorrenti, d’altro canto, mostrano che le competenze del Mipaaf sono relative alla promozione della filiera ippica, alla gestione di parte delle attività connesse all’organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli e alla tutela del benessere del cavallo sportivo", e che "i casi in cui il Ministero delle Finanze agisce di concerto con il Mipaaf sono sempre espressamente regolamentati".

D'altronde "anche la Corte Costituzionale", si legge ancora nella sentenza, "ha ritenuto che: (...) interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l'unico limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti".

Respinte anche le critiche di "mancanza di trasparenza", in quanto, per il Tar del Lazio, "le ricorrenti ben possono, come dedotto dalla difesa erariale, utilizzare gli strumenti previsti dalla legge 241/1990 e dallo Statuto del Contribuente al fine di prendere visione della documentazione rilevante per la determinazione dell’importo da esse dovuto".

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