Tar Lombardia: 'Assenza istruttoria rende inutili limiti orari'
Una sentenza del Tar lombardo annulla le limitazioni orarie imposte da un Comune ad una sala giochi dato che il provvedimento è basato su 'assunti astratti e generici'.
"L’assenza di una adeguata istruttoria rende irragionevoli le determinazioni assunte circa l’orario di esercizio dei locali ove sono collocati apparecchi da gioco, non risultando alcuna evidenza del concreto (e non meramente astratto) interesse pubblico perseguito". Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie il ricorso presentato da una società che gestisce un locale da gioco, contro il Comune di Cermenate (Co).
Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza n. 3347 del 19/2/2019 emessa dal Sindaco di Cermenate, notificata alla ricorrente in data 20/2/2019 in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del Tulps e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”. Con l’ordinanza il sindaco ha "disposto la limitazione dell’orario di esercizio delle sale da gioco e degli altri locali ove sono collocati apparecchi di intrattenimento e svago con vincite di denaro ad 8 ore giornaliere, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, inclusi i festivi".
Tuttavia, come si legge nella sentenza, "il Consiglio comunale, dopo aver fatto riferimento alla sindrome del gioco d’azzardo patologico (Gap) ed alla normativa adottata a livello statale e regionale per il contrasto di tale patologia nonché alla giurisprudenza in tema di potere dell’amministrazione comunale [...] ha richiamato il report d’analisi 'La diffusione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti territoriali Lomazzo - Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema GAP nei gestori e giocatori'. Nella deliberazione", continua il Tar lombardo, "non si dà conto di uno specifico studio che abbia analizzato il fenomeno della ludopatia in relazione alla realtà socio-territoriale del Comune di Cermenate, nonché in relazione al numero dei locali ove è possibile praticare il gioco d’azzardo lecito in rapporto alla popolazione, limitandosi a ritenere gli ambiti analizzati dal predetto report 'simili per caratteristiche demografiche e sociali' al comune di Cermenate, affermando altresì che sarebbe cresciuta “la presenza capillare di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito".
Scrive ancora il Tar che "è evidente che tali assunti si pongono su un piano astratto e non contestualizzato, non essendo sostenuti da alcuna analisi specifica del fenomeno. Il potere del Sindaco", continua la sentenza, "in quanto limitato, sotto un profilo oggettivo, al territorio del proprio comune, deve fondarsi su esigenze e presupposti strettamente correlati a quella realtà territoriale".
Secondo il Tar lombardo "non sono in discussione gli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d'azzardo. Neppure è contestata la sussistenza in astratto, anche nel quadro generale delle norme di liberalizzazione delle attività commerciali, del potere dell'Amministrazione comunale di conformazione di dette attività, e in particolare di quelle relative all'esercizio lecito del gioco d'azzardo, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza e sanità pubblica. Deve però considerarsi anche che la legge disciplina le condizioni per l'ottenimento degli specifici titoli amministrativi (concessione dell'Amministrazione finanziaria ed autorizzazione di polizia) per l'apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell'interesse dei relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti.
I giudici lombardi affermano dunque che vi è la "necessità che la disposizione limitativa sia definita a seguito di un'attenta indagine sull'effettiva esistenza e sulla consistenza dell'interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all'apertura della sala da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l'adozione della misura più idonea al perseguimento dell'interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all'esigenza che l'interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario. Tale indagine non risulta essere stata condotta dall'Amministrazione resistente, che, come rilevato, ha fondato le proprie determinazioni su assunti astratti e generici. Non è stata considerata la consistenza del fenomeno della ludopatia sul territorio del Comune, né l’offerta in tale contesto del gioco d’azzardo lecito". Motivo per cui