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CdS: 'No a rivendita speciale in sala bingo, manca effettiva esigenza di servizio'

14 giugno 2024 - 11:31

Il Consiglio di Stato conferma il no all'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio in una sala bingo per la presenza di varie rivendite ordinarie nella stessa zona.

Scritto da Fm
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“Il primo giudice ha riscontrato un vizio di legittimità del provvedimento impugnato consistente nell’omessa considerazione di una effettiva esigenza di servizio idonea a giustificare l’istituzione di una rivendita speciale, avuto riguardo alla distanza dalle altre rivendite presenti in zona e al numero della potenziale clientela (peraltro, la parte appellante non ha nemmeno contestato specificamente in punto di fatto tali parametri utilizzati dal primo giudice). Si tratta di un vizio qualificabile in termini di difetto di motivazione, che assume ancora maggior rilievo alla luce della giurisprudenza amministrativa in tema di istituzione di rivendite speciali in 'altri luoghi', tra cui le sale bingo.”

Così il Consiglio di Stato respinge l'appello presentato dal titolare di una sala bingo per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania che nel 2020 aveva annullato il provvedimento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio nell'esercizio.

Il Tar Campania ha dato ragione al titolare di una rivendita ordinaria che ha impugnato l'istituzione della rivendita speciale, in quanto posta “a soli 68,10 metri” di distanza, e senza considerare che “ a soli 270 e 400 metri insistono, rispettivamente, altre due rivendite ordinarie, con conseguente sovrapposizione funzionale che l’istituenda rivendita speciale avrebbe sulla rete distributiva esistente”.

Evidenziando che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non sembrava “aver preso in adeguata considerazione i prospettati elementi di sovrapposizione, oggettivamente esistenti con la rivendita ordinaria gestita dal ricorrente” e non “avere considerato in misura adeguata ed approfondita il contesto esistente in zona”.

 

Per i giudici di Palazzo Spada “dall’esame della sentenza impugnata si evince come la ratio decidendi della decisione sia incentrata sul difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento (l’amministrazione 'non sembra avere considerato in misura adeguata ed approfondita il contesto esistente in zona'), avuto particolare riguardo agli altri punti vendita esistenti in zona ad una distanza non eccessiva (quello del ricorrente a circa 100 metri, peraltro munito di distributore automatico), nonché i numeri della potenziale clientela della istituenda rivendita speciale (media di circa 56 avventori al giorno, plausibilmente non tutti fumatori), trattandosi di circostanze non idonee a sorreggere l’autorizzazione di una rivendita come quella di specie. Tale motivazione non risulta scalfita dalle censure articolate nell’atto di appello, le quali, oltre ad essere in parte abbastanza ripetitive, sono incentrate sostanzialmente sull’inapplicabilità del requisito della distanza previsto per le rivendite ordinarie e sulla diversità della clientela tipica delle rivendite speciali”. 

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

 

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