Nuova conferma della legittimità del regolamento sul gioco varato dal Comune di Venezia nel 2016.
Arriva dal Consiglio di Stato, che con una sentenza pubblicata oggi, 20 dicembre, ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala bingo di Mestre per la riforma della sentenza del Tar Veneto che nel 2022 aveva ribadito la validità dei limiti orari imposti alle attività del settore.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il “contestato regolamento” troverebbe fondamento “in due appositi report del Dipartimento Dipendenze - Unità operativa Serd.D. della Ulss 12 di Venezia, i quali, oltre a dar conto della crescita del fenomeno ludopatico e della maggior facilità di accesso ai giochi, hanno evidenziato, tra l’altro, la prevalenza della dipendenza da gioco legata all’uso di slot machine e apparecchi Vlt e la concentrazione del gioco soprattutto nelle ore serali e notturne (dalle 17.00 alle 23.00). A quest’ultimo riguardo, il Dipartimento Dipendenze della Ulss 12, ha specificato di aver ricavato gli orari in cui maggiormente si concentra il gioco dal fatto che i pazienti dal medesimo seguiti sono soprattutto lavoratori, i quali, quindi, verosimilmente, la mattina sono occupati. La deduzione non è implausibile e tanto basta a ritenere soddisfatte le esigenze istruttorie richieste ai fini del legittimo esercizio del contestato potere regolamentare”.
Nella sentenza del Consiglio di Stato inoltre si legge: “L’impugnato regolamento non risulta, poi, viziato per mancanza di proporzionalità, atteso che, se come appurato dalla competente struttura della Ulss 12, il gioco è praticato soprattutto nelle ore serali e notturne, è del tutto logico e proporzionato limitare proprio in quegli orari l’apertura delle sale gioco. Inconsistente è la critica rivolta contro la sentenza nella parte in cui ha escluso che il regolamento introducesse una disparità di trattamento tra le sale gioco e i cosiddetti esercizi generalisti (bar e tabaccherie). Per perseguire l’interesse pubblico al contenimento del fenomeno ludopatico, il Comune ha introdotto limitazioni orarie al funzionamento di slot machine e apparecchi Vlt, che non potevano che essere uniformi e valevoli per tutti gli esercizi caratterizzati dalla presenza di tali apparati, pena l’inefficacia della misura. D’altra parte, l’interesse pubblico alla tutela della salute deve, comunque, ritenersi prevalente su quello economico dei gestori della sale gioco, per cui l’eventuale riduzione degli introiti di questi ultimi, dipendente dalla riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e di apertura delle sale gioco, che non sia tale da determinare la chiusura di tali attività, è da considerare proporzionale allo scopo e tale da contemperare gli interessi in conflitto, che, in ogni caso, hanno una diversa tutela. Ugualmente infondata è la censura con cui si contesta l’inidoneità dell’avversato regolamento a perseguire l’obiettivo di contrastare la ludopatia, alla luce del fatto che coloro che volessero giocare anche durante gli orari di chiusura delle sale gioco a Venezia potrebbero, comunque, farlo recandosi in altri comuni. Tale circostanza è, infatti, del tutto ininfluente ai fini della legittimità dell’impugnato regolamento, atteso che ciascun comune, nell’ambito della propria autonomia, ha facoltà di darsi la disciplina che più ritiene rispondente all’interesse pubblico perseguito, senza trovare limiti in ciò che viene stabilito al di fuori del proprio territorio”.