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Gioco, Tar Piemonte: 'Valutare legittimità norma che demanda a Tar Lazio ricorsi su provvedimenti Adm'

17 giugno 2024 - 11:12

Dopo il ricorso del gestore di due sale bingo, il Tar Piemonte rimette alla Corte costituzionale la norma del Codice del processo amministrativo che demanda al Tar Lazio le controversie aventi ad oggetto provvedimenti dell'Agenzia dogane e monopoli.

Scritto da Fm

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

“Poiché il rilascio di nuove diverse autorizzazioni all’esercizio di due 'case da gioco' lecite preesistenti sono questioni che investono i poteri della Direzione territoriale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e non direttamente dell’Agenzia delle dogane e monopoli, non rispondono a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l’intero territorio dello Stato, non concernono affatto questioni di particolari prerogative costituzionali come il governo del personale di magistratura oppure la necessità che si formi una giurisprudenza necessariamente univoca, come nel caso delle autorità indipendenti.”

Questo si legge nell'ordinanza con cui il Tar Piemonte ha posto la questione di legittimità costituzionale per valutare se sia o meno incompetente territorialmente a decidere sui provvedimenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro della ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, ricadenti nella competenza territoriale del Tar Lazio, in virtù di quanto disposto dall’articolo 135 Cpa - Codice del processo amministrativo.

Oggetto del contendere è l'avvio di un procedimento amministrativo avviato da una società - difesa dall'avvocato Luca Giacobbe - con intimazione a carico del concessionario di richiedere l'annullamento del relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco nelle sale bingo della ricorrente pena, entro 30 giorni, l''adozione del provvedimento conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire l''ingresso di un nuovo concessionario.

Quindi, recita ancora l'ordinanza, il “giudice dubita della legittimità costituzionale della concentrazione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie pertinenti i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne risulterebbe la violazione degli articoli 3 – irragionevolezza – 25 - giudice naturale precostituito per legge – 111 - diritto di impugnazione – 125 – competenza dei tribunali amministrativi territoriali - dei provvedimenti amministrativi davanti a quel determinato giudice.

Il Collegio rileva altresì dubbi sulla violazione dell’articolo 76 della Costituzione: l’articolo 135 co. 1 q- quater di cui al Dlgs. 2 luglio 2010 n. 104 è appunto contenuto nel decreto delegato dall'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69: in tale articolo 44 non si rileva il minimo spunto, più correttamente principio o criterio direttivo, che abbia indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro”.

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale quindi il Tar Piemonte sospende il giudizio “nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità”.

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