Tar conferma: 'Covid, canoni bingo non dovuti per il periodo di chiusura delle sale'
Il Tar Lazio accoglie ricorsi dei concessionari del bingo contro note di Adm per il pagamento dei canoni mensili relativi alla proroga tecnica da novembre 2020 a maggio 2021, durante la pandemia di Covid.
Nuova, importante, serie di sentenze del Tar Lazio in materia di versamento dei canoni di proroga tecnica dovuti dai concessionari del bingo per il periodo di totale chiusura dell’attività di gioco durante il secondo lockdown per l'emergenza Covid-19.
Come già fatto alla fine di maggio, il tribunale amministrativo capitolino ha infatti dato ragione agli operatori afferenti all'associazione Ascob, difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe, che hanno presentato ricorso contro le note con cui l'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli ha intimato loro il pagamento dei canoni mensili delle rispettive concessioni bingo in proroga, riferiti ai mesi da novembre 2020 a maggio 2021 entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, pena “l'escussione delle fidejussioni all'uopo depositate, nonché l'avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni a titolo di penale previste dall'atto integrativo alla concessione” indirizzando i provvedimenti anche alle compagnie di assicurazioni che hanno rilasciato le relative polizze fideiussorie.
Secondo i ricorrenti “la chiusura delle sale bingo operata con i provvedimenti governativi avrebbe determinato una impossibilità oggettiva di erogare il servizio oggetto di concessione, non riconducibile dunque alla propria volontà, sicché la pretesa controprestazione (il versamento del canone mensile) sarebbe inesigibile anche ai sensi dell’art. 1463 c.c.. I provvedimenti autoritativi del Governo avrebbero, altresì, alterato il sinallagma contrattuale impedendo di consentire alle ricorrenti di svolgere il gioco del bingo nelle proprie sale”.
Non essendo “contestato tra le parti che dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 le ricorrenti non hanno svolto l’attività di gestione della sala bingo a causa dei provvedimenti, amministrativi e legislativi, adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dell’epidemiologia da Covid-19”, l’articolo 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia) va interpretato nel senso che “non è dovuto il canone” di concessione previsto durante il regime di proroga cosiddetta tecnica non solo “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020”, ma anche “per tutto il periodo di sospensione dell’attività”, conclude il Tar.