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Tar Emilia Romagna: ‘Esaminare effetto espulsivo derivante dagli atti’

14 ottobre 2024 - 12:16

Società di bingo chiede annullamento chiusura attività gioco. Il Tar rinvia causa al 2025 per esaminare ‘effetto espulsivo derivante dagli atti’.

Scritto da Cc
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Il Tar Emilia Romagna torna ad occuparsi dell'applicazione della legge sul regionale per il contrasto al gioco patologico che ha portato alla chiusura di tante attività in queste anni, con conseguenze ben note sul piano occcupazionale.

Ritenuta la persistenza delle condizioni di eccezionalità in presenza delle quali è necessario disporre il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73” e attesa “la definizione della controversia oggetto del giudizio di appello, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura in questa sede impugnata, si presenta idonea ad incidere sugli esiti del presente giudizio, così come già rilevato in sede cautelare e nella precedente ordinanza di rinvio”, Il Tar per l'Emilia-Romagna - sezione staccata di Parma (sezione prima) con un’ordinanza dispone il rinvio della causa al 12 marzo 2025.

Questo il verdetto riguardante il ricorso presentato nel dicembre 2023 da una società operante nel bingo contro il Comune di Faenza e la Regione Emilia Romagna per l’annullamento dell’ordinanza emessa nel luglio di quell’anno secondo cui lo sportello unico Attività Produttive disponeva la chiusura definitiva dell’attività di sala giochi.

Già nel 2018 la ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Emilia-Romagna - Bologna il provvedimento del Comune di Fidenza del 16 marzo 2018, avente ad oggetto “Sala giochi/sala scommesse: mappatura dei luoghi sensibili” e la deliberazione della giunta del Comune di Fidenza del dicembre 2017, avente ad oggetto “Legge regionale: norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; approvazione della mappatura dei luoghi sensibili”;

In seguito il Comune di Fidenza, ritenuto opportuno rinviare l’esecuzione dei provvedimenti di cessazione delle attività all’esito del giudizio pendente avanti al Tar Emilia-Romagna – Bologna ha disposto il rinvio “della cessazione dell’attività fino alla pubblicazione della pronuncia definitiva relativa al suddetto giudizio” e il tribunale amministrativo con una sentenza del 2022 “ha respinto il ricorso, concludendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati”;

Contro questa pronuncia, però, il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato: con richiesta di misure cautelari collegiali quest’ultimo nel 2023 ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata con la seguente motivazione: “Considerato che le questioni dedotte necessitano dell’esame proprio della sede di merito, in particolare per quanto concerne l’effetto ‘espulsivo’ derivante dagli atti impugnati; Ritenuto che – anche in considerazione della pendenza in primo grado dell’impugnativa di ulteriori provvedimenti, conseguenziali a quelli all’odierno esame – sia necessario procedere alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, per pervenire alla definizione del merito re adhuc integra”.

Nel febbraio 2024 "preso atto dell’istanza di rinvio formulata dalla Regione Emilia-Romagna, con deposito del 19 gennaio 2024, cui ha aderito la società ricorrente in data 22 gennaio 2024, mentre il Comune di Fidenza si è limitato a non opporsi a tale eventualità, motivata in ragione del fatto che nel giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato, Sez. IV, R.G. n. 3948/2023, l’udienza di trattazione del merito è stata fissata per il giorno 27 marzo 2024"

Inoltre preso atto dell’ulteriore istanza di rinvio formulata dalla Regione Emilia-Romagna, con deposito del 6 settembre 2024, motivata in ragione del fatto che nel giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del giorno 27 marzo 2024 ma che la relativa decisione non è ancora stata pubblicata” il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna dispone il rinvio della trattazione del merito della causa al 12 marzo 2025.

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