skin
Menu

Tar Piemonte: 'Se invitano al gioco, stendardi e vetrofanie violano divieti di pubblicità'

31 maggio 2024 - 16:01

Per il Tar Piemonte, cassoni luminosi, stendardi e vetrofanie troppo grandi e con 'riferimenti espliciti all’offerta di giochi' violano il divieto di pubblicità previsto dalla legge regionale e dal decreto Dignità.

Scritto da Fm

© Wesley Tingey / Unsplash

Le leggi per il contrasto al gioco patologico varate nel 2016 e nel 2021 dalla Regione Piemonte vietano entrambe “qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione di apparecchi per il gioco”. È inibita, inoltre, “qualunque forma di esposizione all’esterno dei locali di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo”.

Lo ricorda il Tar Piemonte nella sentenza con cui respinge il ricorso per motivi aggiunti proposto da un operatore di gioco contro il Comune di Torino per aver nuovamente rigettato l'istanza di autorizzazione alla variazione dei messaggi pubblicitari presso il suo punto vendita, mediante apposizione di diciture recanti le parole "bingo", "slot" e "Vlt", su un cassone frontale luminoso e su uno stendardo bifacciale luminoso e su due vetrofanie.

Nel 2022 l’amministrazione ha respinto la richiesta ritenendo tali diciture contrarie alla vigente normativa regionale e nazionale di contrasto alla ludopatia e al gioco patologico”.

Senza dimenticare che il decreto Dignità “ha sancito, in ambito nazionale, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, 'comunque effettuata e su qualunque mezzo', espressamente estendendo la proibizione, a far data dal 1.1.2019, a 'tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti'”, riporta la sentenza del Tar Piemonte.

Inoltre, ricorda il Collegio, secondo le linee guida per l'applicazione del decreto Dignità varate dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,  “i segni distintivi del gioco legale sfuggono al divieto di cui all’art. 9 D.L. 87/2019 'solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività'. Analogamente, non sono considerate pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, purché rispettose dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza e sempre che non vi sia enfasi promozionale (art. 5, comma 5 delle linee guida).

Per quanto di diretto interesse per la presente controversia, poi, secondo gli stessi chiarimenti interpretativi, l’esposizione del logo e il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie sono consentiti 'solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento' (art. 5, comma 8 delle linee guida)”.

Secondo i giudici amministrativi piemontesi, l'operatore – per il quale il “Comune non avrebbe concluso il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, essendo stato comunicato il rigetto della richiesta di autorizzazione con una mera e-mail, e non avrebbe osservato le garanzie partecipative previste dalla Legge n. 241/1990 omettendo la previa comunicazione del preavviso di cui all’art. 10 bis” - non “ha dimostrato l’idoneità delle argomentazioni allegate a poter orientare altrimenti l’azione amministrativa”.

 

Il testo integrale della sentenza del Tar Piemonte è disponibile in allegato.

Altri articoli su

Articoli correlati