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Cardia: 'Condivise da Trga Bolzano argomentazioni difesa, sale restano aperte'

16 novembre 2021 - 14:46

Il commento dell'avvocato Cardia su ordinanza del Trga di Bolzano che conferma sospensione decadenza dell'autorizzazione alla raccolta del gioco.

Scritto da Fm

“Si tratta di una pronuncia molto importante del Tar Bolzano per la portata che ha sui tanti provvedimenti cautelari esistenti che stanno consentendo alle sale di rimanere aperte nelle more delle discussioni di giudizi”.

A rimarcarlo è l'avvocato Geronimo Cardia, che con queste parole commenta l'ordinanza con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano  ha nuovamente confermato la sospensione della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi disposta dal Comune altoatesino per alcuni esercizi del territorio con l'ordine di restituire la licenza e chiudere l'esercizio.

 

In questo caso, al centro della vicenda c'è una sala Vlt difesa proprio dallo Studio Cardia: “Il Comune di Bolzano - illustra l'avvocato - ha chiesto al Tar di tornare sui propri passi riguardo alla cautelare che aveva emesso tempo fa e con cui aveva riconosciuto il diritto alla sala di rimanere aperta nelle more della discussione del merito, motivando la richiesta affermando che vi fossero dei mutamenti giurisprudenziali. Il Tar Bolzano ha invece affermato di ritenere il provvedimento ancora valido, ritenendo quindi di condividere le contro-deduzioni che abbiamo messo sul tavolo con le repliche”.  
 
Il Comune infatti, ai sensi dell'articolo 58 del Codice del processo amministrativo, ha avanzato un'istanza di modifica dell’ordinanza cautelare n. 4/2019, con la quale il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla società titolare della sala Vlt e sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta del gioco lecito emanato dall'Ente locale, “ritenendo il ricorso non del tutto sprovvisto di fumus boni iuris” e riconoscendo “la sussistenza del pregiudizio economico lamentato da parte istante, tenuto conto che alla disposta decadenza dal titolo autorizzatorio consegue la chiusura dell’esercizio gestito dai ricorrenti”.
 
Per il Trga di Bolzano, però, per essere modificata l’ordinanza cautelare non può essere chiamato in causa, come fatto dal Comune altoatesino, “il dedotto mutamento dell’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato nella materia in esame” che “non rientra in alcuna delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 58 Cpa, non potendo in ogni caso l’istanza di modifica avere per oggetto nuove e diverse valutazioni giuridiche sull’affare già delibato dal Collegio”.
 
 

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