Crediti spendibili su apparecchi da gioco, Ade: 'Momento impositivo quando si realizza la giocata'
L'Agenzia delle entrate risponde all'interpello di un gestore sul trattamento, ai fini Iva e delle imposte dirette, dell'operazione di caricamento sulle tessere di crediti spendibili presso degli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo.
"Il momento impositivo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa è da individuarsi nella data in cui si realizza la giocata, da parte del possessore della tessera, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o valore della partita con i crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisico. Pertanto, a nulla rileva ai fini reddituali il momento della ricarica delle tessere, che costituisce una mera movimentazione finanziaria.
In caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) le predette somme rileveranno, invece, ai
fini reddituali, quale sopravvenienza attiva ai sensi dell'art.88 del Tuir".
Così parla l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello di un gestore di apparecchi di intrattenmento che vuole offrire alla propria clientela, oltre alla tradizionale modalità di gioco con pagamento attraverso l'inserimento delle monete negli apparecchi da gioco, anche un'ulteriore modalità di gioco con tessere e/o carte gioco prepagate.
Oggetto dell'interpello è il trattamento, ai fini Iva e delle imposte dirette, dell'operazione di caricamento sulle tessere di crediti spendibili presso degli apparecchi dotati di un particolare dispositivo.
"Nella fattispecie esaminata, sulla base di quanto rappresentato dall'istante nell'originaria istanza e soprattutto nella nota inoltrata in sede di presentazione della documentazione integrativa, emerge che il cliente giocatore, a fronte della presentazione della tessera su cui vengono tra l'altro ricaricati virtualmente, con l'ausilio del borsellino elettronico, dei crediti successivamente trasferiti sul supporto fisico , ha il diritto di effettuare delle giocate presso tutte le tipologie di apparecchi dal gioco lecito dotati di un particolare dispositivo", si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate.
"In altri termini, il gestore del locale presso il quale sono installati gli apparecchi di intrattenimento ha l'obbligo di consentire al possessore del supporto fisico (i.e. tessera),
su cui sono stati trasferiti i crediti spendibili, di giocare delle partite, ricevendo in contropartita, al momento della giocata, i crediti caricati sulla tessera, spendibili entro il termine di scadenza di ciascuna ricarica, pari a 12 mesi decorrenti dalla data di caricamento.
Pertanto, l'atto di caricamento delle tessere, effettuata con le varie modalità descritte, comportando l'obbligo da parte del gestore di accettare i crediti spendibili trasferiti sul supporto fisico come corrispettivo delle giocate da effettuare con degli apparecchi di intrattenimento specificamente individuati, è in via generale equiparabile, agli effetti dell'Iva, ad una emissione da parte della società istante di buonicorrispettivi di cui all'art. 6bis del Dpr n. 633 del 1972.
Le predette ricariche, come emerge dalla documentazione presentata dall'istante, non risultano, tuttavia,spendibili esclusivamente per effettuare delle giocate della 'stessa
natura, qualità o quantità' in base ai chiarimenti sopra riportati, atteso che le stesse sono destinate all'acquisto delle partite da giocare con diverse tipologie di apparecchi munite
di un apposito dispositivo, la cui posta minima di giocata varierà da gioco a gioco.
Conseguentemente, si ritiene che il caricamento dei crediti sulle tessere sia classificabile, agli effetti dell'Iva, come un'emissione di buono corrispettivo che presenta le caratteristiche di un buonomultiuso di cui all'art. 6quater e, pertanto, il trasferimento delle predette ricariche nel supporto non comporta l'insorgenza in capo all'emittente e/o gestore degli apparecchi alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi del gioco lecito di cui trattasi In altri termini, dalla qualificazione dell'operazione di caricamento dei crediti sulla tessera fisica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come emissione di buono corrispettivo multiuso di cui all'articolo 6quater del Dpr n. 633 discende che: il momento di effettuazione ai fini Iva dell'operazione di raccolta delle giocate coinciderà con l'acquisto della giocata, da parte del possessore della tessera, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o valore della partita con i crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisic; in caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) l'istante non dovrà assoggettare ad Iva le predette somme, in quanto dette somme non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi e/o cessione di beni ex art. 1 del Dpr n. 633 del 1972.
Per quanto concerne il quesito posto ai fini Ires si evidenzia che l'art. 109, co.2 lett. b) del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) dispone che '... i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi'".
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