Dalle criptovalute ai contenziosi con AdM: 12 sanatorie in arrivo
Non solo “salva-calcio” nella lunga serie di condoni racchiusi nella Manovra 2023: tra le misure spazio anche a cripto e contenziosi con Adm.
Il testo della legge di Bilancio su cui il governo ha chiesto la fiducia delle Camere prevede ben dodici differenti tipologie di sanatorie, definizioni agevolate e chiusure delle liti. E' stato escluso, in sede di discussione alla Camera dopo il tentativo della maggioranza, il condono dei reati tributari. Ma è comunque stata approvata una robusta “tregua fiscale”, come ribattezzata dal governo. Una tregua ad ampio raggio che spazia dalla sanatoria delle cripto attività alla nuova rottamazione delle cartelle, e che in commissione Bilancio si è arricchita anche del (discusso) “salva-calcio”, con un costo di cassa per lo Stato di 889 milioni. Da una prima analisi generale del maxiemendamento dovernativo, emergono le varie possibilità - come riportato dal quotidiano specializzato IlSole24Ore - che dal 1° gennaio 2023 i contribuenti possono sfruttare per chiudere i conti con il Fisco, che qui esaminiamo.
CRIPTO VALUTE: SANATORIA SUI REDDITI PAGANDO IL 3,5% ANNUO - La legge di bilancio in arrivo interviene sulle criptovalute sia nel definire le regole di tassazione, sia introducendo una sanatoria per tutti i contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione il possesso di cripto attività, nonché i redditi che possono essere derivati da queste. Per aderire alla regolarizzazione delle criptovalute detenute fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti dovranno presentare una domanda di emersione sulla base di un modello ad hoc e delle regole che saranno fissate dall’agenzia delle Entrate nei prossimi mesi. La comunicazione dovrà essere accompagnata dal versamento della sanzione per l’omessa indicazione dei dati nei quadri della dichiarazione. Se poi il contribuente dovesse aver conseguito un reddito dal possesso delle cripto attività emerse, sarà tenuto anche al versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 percento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Tra le novità introdotte nel corso dell’esame in commissione Bilancio alla Camera la definizione delle cripto attività come redditi diversi di natura finanziaria anche per il passato e dunque tassate con aliquota al 26 percento. Occorre ricordare che anche le cripto valute dovranno sottostare all’imposta di bollo del 2 percento.
Una misura, questa, che tende evidentemente a far emergere quei denari oggi dematerializzati attraverso la rete ma che potrebbe rappresentare non soltanto un modo di rastrellare ulteriori entrate, ma anche, in qualche modo, un primo passo verso una futura regolamentazione della materia, in Italia. Uno scenario, questo, che potrebbe quindi interessare da vicino anche il mondo del gaming, almeno in futuro. Sì, perché nel nostro paese ad oggi non è possibile nessuna forma di gioco legale attraverso le cripto, mentre nel resto del mondo se ne vedono di ogni colore. Ma è già piuttosto evidente (come del resto evidenziato anche dal direttore generale dell'ente regolatore del comparto, Marcello Minenna) che si tratta di un discorso che prima o poi dovrà essere affrontato. Come quello del metaverso o altre nuove frontiere.
AVVISI BONARI: CONTROLLI AUTOMATIZZATI E MINI SANZIONE AL 3% - La tregua fiscale riguarda però anche per gli avvisi bonari ricevuti dai contribuenti per gli errori emersi dai controlli automatizzati del Fisco. Secondo l’articolo 38 (ora commi da 122 a 128) i contribuenti potranno definire con modalità agevolate le somme dovute e contestate bonariamente dall’amministrazione finanziaria e relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.Tuttavia, per queste somme dovute il termine di pagamento non deve essere ancora scaduto alla data di entrata in vigore del 1° gennaio 2023. Per la definizione agevolata sarà necessario versare le imposte e i contributi previdenziali dovuti, accompagnati dagli interessi e dalle somme aggiuntive, nonché dalle sanzioni ultra ridotte al 3 percento contro il 30 percento ridotto a un terzo. È prevista poi la definizione agevolata anche delle somme che emergono dai controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della legge di bilancio. Per aderire si dovrà versare il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso sono dovute le sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento.
ERRORI FORMALI: SANATI CON 200 EURO E DUE RATE - La pià rapida delle sanatorie previste dalla nuova legge si chiuderà con pagamenti a rate in due anni. E' la tregua fiscale su irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, comunque che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di questi tributi, sempre che commesse fino al 31 ottobre 2022. Per chiudere il conto e rimuovere l’errore meramente formale si dovrà pagare una somma a forfait di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
RAVVEDIMENTO SPECIALE: SI PAGA IL 2% - Rvvedimento speciale anche per tutti i tributi amministrati dalle Entrate e che riguardano dichiarazioni 2022 relative ai redditi del 2021 e a periodi d’imposta precedenti. Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 appuntamenti trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle quelle successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 percento annuo. La regolarizzazione è comunque possibile solo se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati. La posizione del contribuente si perfezionerà con il pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché l’applicazione delle sanzioni. Con decorrenza del 31 marzo 2023.
ACCERTAMENTI: SCONTO SANZIONI A UN DICIOTTESIMO - Sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo per gli accertamenti con adesione. Si possono sanare processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché gli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. Lo stesso taglio alle sanzioni a un diciottesimo è applicato anche agli atti di accertamento con adesione notificati al contribuente per gli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. Attenzione la norma esclude tassativamente qualsiasi forma di compensazione.
LITI PENDENTI: DEFINIZIONE ANCHE CON LE DOGANE - La definizione agevolata delle liti pendenti riguarderà anche le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A questa novità introdotta nel cammino parlamentare si aggiunge anche il chiarimento che con il deposito della documentazione attestante l’adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.
CONCILIAZIONE: L’ACCORDO RIDUCE LE PENALITÀ - In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, si può optare entro il 30 giugno 2023 per un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti su atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate. È necessario sottoscrivere un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (invece del 40 o 50 percento del minimo, normalmente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
LITI IN CASSAZIONE: PREMIATA RINUNCIA A CONTROVERSIA - Un’altra sanatoria già contenuta nel Ddl di Bilancio entrato alla Camera riguarda la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Anche questa previsione potrebbe interessare le aziende di gioco tenendo conto dei vari contenziosi arrivati a questo grado di giudizio.
STRALCIO 1000 EURO: LA CANCELLAZIONE PASSA PER I COMUNI - La cancellazione delle mini-cartelle fino a mille euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 esce rivista e corretta dal passaggio alla Camera della manovra. Prima di tutto vengono estesi di due mesi i termini in cui dovrà essere effettuata l'operazione: dal 31 gennaio si passa al 31 marzo 2023. Poi, per accogliere le richieste pervenute dai sindaci, viene previsto un regime specifico per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. In pratica, per i crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all'agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali. In ogni caso, l’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non scatterà per il capitale dovuto per l'importo maturato come rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per le multe stradali, l'annullamento riguarderà solo per gli interessi e non, invece, per le sanzioni e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, che dovranno comunque essere pagate dal debitore. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 resta comunque sospesa la riscossione dell’intero importo.
ROTTAMAZIONE CARTELLE: SCONTO ANCHE SU AGGIO - Nuova rottamazione delle cartelle estesa anche alle multe stradali, ma in questo caso lo sconto riguarderà gli interessi e l'aggio. Il testo del Ddl di Bilancio emendato dalla Camera prevede infatti che la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 sia estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.
Più in generale, però, la nuova rottamazione riproduce gran parte delle regole già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate ma con la grande novità rappresentata dal fatto che oltre a interessi e sanzioni venga cancellata anche l'aggio dal conto per chi aderisce. La domanda (su un modulo che dovrà essere messo a disposizione dall'agente della riscossione entro il 20 gennaio) andrà presentata (o eventualmente integrata se già presentata) entro il 30 aprile 2023, anche se il termine dovrebbe slittare al 2 maggio in quanto cade di domenica e il 1° maggio è festivo.
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