“Esterrefatti da quanto emerso in commissione Finanze della Camera dei deputati durante l’ esame della proposta di legge 'Disciplina sull’ippicoltura' ed in particolare nei punti in cui emerge la paradossale distinzione che concederebbe il regime agevolato dell'Iva ai soli hobbisti”.
Così si definiscono i presidenti dell'Anac - Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue e l’Anact - Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore a seguito del parere espresso ieri, 5 marzo, dalla commissione; un parere positivo, ma contenente delle osservazioni che di fatto finiscono per snaturare almeno in parte la proposta di legge, a firma di Maria Chiara Gadda (Italia viva) che sembrava ormai in dirittura d'arrivo per l'approvazione da parte della Camera, con l'arrivo in Aula previsto per l'11 marzo e ora slittato al 18 marzo.
Con tale parere infatti la commissione Finanze chiede alla commissione di merito, fra l'altro, di “escludere dal novero delle attività di ippicoltura cui si applicano le agevolazioni fiscali per l'agricoltura l'allevamento svolto in forma imprenditoriale e le attività aventi ad oggetto gli equidi che hanno raggiunto la maturità e, previa selezione, sono avviati all'esercizio agonistico e l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione”
In una nota congiunta, la presidente dell’Anac, Isabella Bezzera, e il presidente dell’Anact, Roberto Toniatti, sottolineano in proposito: “La condizione che vincola il parere favorevole dato dalla Commissione dispone l'esatto contrario di quanto necessario a tutto il settore nonché quanto contenuto nella direttiva europea che l'Italia deve ancora recepire.
Gli allevatori professionali sono gli unici, infatti, a sostenere con investimenti la filiera del cavallo atleta, quell'eccellenza di cui si parla sempre. Quegli stessi allevatori oggi in grave difficoltà e con bilanci in passivo. Il regime di Iva agevolata, già in vigore in Francia da inizio anno proprio per le attività degli allevatori professionali, è un provvedimento attesissimo dalle aziende produttive italiane che altrimenti verrebbero affossate dal dumping di un Paese vicino e principale concorrente”.
Ecco quindi l'appello al ministero dell'Agricoltura: “Il Masaf, che ha già dimostrato sensibilità e conoscenza della reale fotografia del settore, intervenga per porre rimedio a questa clamorosa interpretazione e per velocizzare l'approvazione di tutti quei provvedimenti a favore del settore ippico come il riconoscimento agricolo e l’Iva agevolata già condivisi nelle sedi istituzionali. Tutti evidentemente consapevoli della necessità di dare risposte concrete per salvare un segmento economico d'eccellenza a rischio estinzione”, concludono Isabella Bezzera e Roberto Toniatti.
Prima del 18 marzo la proposta di legge di Gadda dovrà passare sotto la lente della commissione Agricoltura, a cui è stata assegnata in sede referente, dopo il rinvio dell'esame deciso per non recepire i contenuti del parere espresso dalla commissione Finanze. Stessa cosa per la commissione Bilancio. La commissione Affari sociali invece si è già espressa ieri, favorevolmente.
C'è quindi ancora qualche giorno di tempo per intervenire.
IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE – Di seguito, ecco il testo integrale del parere espresso dalla commissione Agricoltura della Camera.
“La VI commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di Iegge C. 329 Gada, recante: 'Disciplina dell'ippicoltura', preso atto che l'articolo 1 del provvedimento prevede una generalizzata applicazione alle attività di ippicoltura, come ivi definite, dell'insieme delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo; osservato che la definizione di ippicoltura risultante dal testo approvato dalla Commissione di merito appare travalicare i confini delineati dal sistema fiscale con riferimento all'attività agricola, oggetto di regime fiscale agevolato; preso atto che le norme in esame rischiano di estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto per le imprese agricole, anche ad ad attività commerciali operanti in settori diversi, quali il turismo, lo sport e la ricerca scientifica; rilevata pertanto l'opportunità di circoscrivere la nozione di ippicoltura a fini fiscali ad attività che rientrino a pieno titolo tra le attività agricole, applicando in misura selettiva e mirata le agevolazioni previste; preso atto che il comma 6 dell'articolo 1 istituisce una nuova aliquota Iva agevolata al 5,5 percento, da applicare alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla proposta medesima, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera; richiamata sul punto l'esigenza di rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in ordine al numero di aliquote Iva agevolate e al novero dei beni e servizi assoggettabili alle medesime, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni: 1) provveda la Commissione di merito ad escludere dal novero delle attività di ippicoltura cui si applicano le agevolazioni fiscali per l'agricoltura le seguenti attività: - l'allevamento svolto in forma imprenditoriale; - quelle aventi ad oggetto gli equidi che hanno raggiunto la maturità e, previa selezione, sono avviati all'esercizio agonistico e l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; - la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre: - la gestione di scuole di equitazione o l'utilizzo dell'equide per scopi sociali; - la gestione di equidi per conto terzi, anche non allevatori; - la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie 2) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 5 dell'articolo 1, al fine di circoscrivere la determinazione agevolata del reddito imponibile prevista dall'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle seguenti attività: la doma, l'addestramento, la custodia e il ricovero dei cavalli; l'utilizzo dell'equide per ippoterapia; la gestione e il mantenimento di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere; le attività di mascalcia; 3) provveda la Commissione di merito a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle attività di ippicoltura solo se dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso che utilizzano o possono utilizzare il fondo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 34-bis del medesimo decreto n. 633 del 1972 alle attività connesse a quella di ippicoltura se dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; 4) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 6 dell'articolo 1, assoggettando ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sole cessioni di equidi non destinati alla produzione di alimenti; 5) provveda la Commissione di merito a specificare che, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività che comprendono, nell'ambito dell'allevamento, la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento ai sensi dell'articolo 2135, commi 1 e 2, del codice civile”.