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Calcolo sovvenzioni ippodromi, la parola al Consiglio di Stato

09 settembre 2024 - 11:50

Il Consiglio di Stato sospende il parere sul ricorso di una società di corse sul sistema di calcolo delle sovvenzioni per gli ippodromi e sul calendario.

Scritto da Fm
© Pxhere

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Entro il 31 ottobre sarà definito il calendario 2025 delle corse ippiche mentre per la classificazione degli ippodromi e la determinazione delle sovvenzioni il decreto, a firma delle Autorità politiche, è in corso di perfezionamento e vedrà la luce nelle prossime settimane, in linea con quanto annunciato.

In attesa di vedere compiuti e posizionati questi due importanti tasselli per il settore, assume particolare interesse il ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato dalla Società Marsicana, che gestisce lo storico ippodromo dei Marsi a Tagliacozzo (Aq), contro il ministero dell'Agricoltura (all'epoca dei fatti chiamato ancora ministero delle Politiche agricole) a proposito del calendario nazionale delle corse ordinarie per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2023, corredato dai relativi stanziamenti sino al 30 giugno 2023, e di qualsiasi atto a mezzo del quale ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ippica in riferimento alla stagione 2022/2023, per la distribuzione delle sovvenzioni e dei montepremi.

Un ricorso sul quale il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere, richiesto dal Ministero, dopo che la Società ha fatto presente di “aver promosso con riferimento all’annualità 2023 e anche con riferimento all’annualità 2024, ricorso in sede giurisdizionale avanti al Tar Lazio, sede di Roma, volto a ottenere l’annullamento e/o declaratoria della illegittimità e/o dell’inefficacia della (proposta di) accordo sostitutivo "disciplinante i rapporti tra il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e la Società Marsicana s.r.l, trasmessa con comunicazione Mipaaf - PQAI 08 del 29 marzo 2023 e relativi allegati, ricorsi tuttora pendenti avanti al Tar Lazio cit. in attesa di fissazione dell’udienza pubblica di discussione”.

 

Il Consiglio di Stato infatti ai fini della decisione “ritiene necessario che l’Amministrazione specifichi la data del deposito del citato ricorso al Tar del Lazio con riferimento all’annualità 2023, pronunciandosi sulla sussistenza della eventuale violazione del principio dell’alternatività.

La relazione integrativa dovrà pervenire entro 60 giorni dalla notifica del presente parere previa trasmissione alla parte cui dovrà essere dato un termine congruo per eventuali controdeduzioni”.

Quindi, “nelle more del disposto incombente istruttorio, resta riservata ogni decisione anche sulla istanza cautelare. Per il prosieguo della trattazione dell’affare, l’adunanza sarà fissata con successivo provvedimento presidenziale”.

 

È interessante esaminare i motivi di ricorso presentati dalla Società Marsicana. “In precedenza, le società di corse potevano liberamente parametrare le risorse stabilite dal Ministero in relazione alle singole giornate di corse, nel rispetto del tetto massimo stabilito per l’intera stagione, ora non è più possibile. Essendo le Società vincolate ad organizzare percentuali di corse relative alle diverse categorie - e a impegnare conseguentemente gli importi minimi riferiti alle diverse categorie previsti dalla citata circolare - le medesime potevano distribuire liberamente i montepremi sulle diverse giornate (non avendo vincoli se non il 'tetto massimo' fissato dal Ministero), in modo da effettuare le combinazioni di corse più opportune garantendo alle medesime una copertura economico-finanziaria adeguata.

Tale parametrazione non è più possibile, dal momento che gli importi in riferimento alle singole giornate di corsa sono fissati direttamente, come illustrato, nel calendario delle giornate di corse qui impugnato, a mezzo dei descritti 'codici'.

Il combinato disposto tra 'tetti di spesa' (per singola giornata, individuati dai citati codici) e necessità di organizzare corse che rispettino le percentuali di categoria in precedenza illustrati pone un grosso tema di copertura economico-finanziaria”.

 

La Marsicana poi riferisce che “l’ippodromo di Tagliacozzo per effetto dell’illegittimo sistema di calcolo delle sovvenzioni applicate tuttora agli ippodromi, nonché per effetto degli illegittimi criteri con cui vengono attribuite le giornate di corse e formato il calendario delle corse ippiche ha subito nel corso degli ultimi anni un forte impatto dannoso che lo ha visto subire una elevata contrazione delle giornate di corsa e del relativo montepremi (una contrazione del 67 percento delle giornate di corse, passate da n. 41 a 14 e una contrazione di oltre il 72 percento del montepremi, passato da € 1.528.560,00 a € 435.400,00 nel 2021), tanto che ormai fatica a restare in vita, posto che la modesta sovvenzione ministeriale annuale che le viene riconosciuta da sola non è sufficiente a mantenere in equilibrio l’ippodromo.

L’abbattimento del numero delle corse e dell’importo della sovvenzione ha comportato e comporta anche l’abbattimento della raccolta delle scommesse creando problemi di equilibrio e dunque di sostentamento dell’ippodromo”.

 

Il gestore dell'ippodromo di Tagliacozzo quindi evidenzia che “si tratta di problemi che sono stati portati più volte all’attenzione dell’Amministrazione, con plurime e ripetute richieste di armonizzazione/modifica del sistema di calcolo della sovvenzione, del sistema di adozione del calendario delle corse, nonché ancora di recente con la richiesta di assegnazione di almeno 5 Grandi Premi corse di gruppo per il 2023, con la quale la società ha pure ricordato al Ministero di possedere tutti i previsti requisiti tecnici per poter ospitare tale tipo di eventi. Si tratta di istanze che però non sono mai state prese in considerazione dal Ministero e di cui non viene tenuto alcun conto nemmeno nella redazione del Calendario delle corse per il 2023.

Parte ricorrente lamenta, infine, che il Ministero non tiene neppure in considerazione che nel corso dell’anno 2022 all’ippodromo di Tagliacozzo, previa regolare autorizzazione ministeriale, sono state apportate rilevanti migliorie, con la realizzazione di una nuova pista di allenamento e con l’aumento del numero dei box per l’ospitalità dei cavalli, saliti a 165”.

 

Secondo la Marsicana “non risulta essere stato adottato un atto normativo o comunque avente portata generale che disciplini le modalità di determinazione dei montepremi (da assegnare agli ippodromi per la stagione nel suo complesso e per le singole giornate di corse) e l’assegnazione, ai singoli ippodromi, delle giornate di corse”.

La Società infine ricorda che “gli importi in riferimento alle singole giornate di corsa sono fissati, dal Ministero, nel calendario delle giornate di corse impugnato.

Tali importi sono fissati da codici, indicati nella Legenda posta in calce al calendario. In sostanza, in riferimento ad ogni giornata di corsa assegnata, ciascun ippodromo ha a disposizione un determinato quantum, con il quale provvedere a fornire copertura ai costi inerenti i montepremi delle singole corse.

Ad esempio, una giornata contrassegnata dalla lettera G1 sarà una giornata nella quale la Società di corse assegnataria 'X' potrà utilizzare risorse (sovvenzioni) pubbliche, per assicurare i montepremi quantomeno nell’importo minimo stabilito dalla citata circolare, per tot. massimo €…; per le giornate T3 l’importo massimo è invece pari ad €…, e così via in riferimento agli altri codici indicati nella predetta Legenda (per gli importi cfr. la tab. ivi cit.).

Lamenta che il Ministero, tuttavia, non ha fornito alcuna reale spiegazione del come sono stati determinati i diversi codici e come gli stessi siano stati distribuiti fra i diversi ippodromi”.

 

Aspettiamo quindi con particolare interesse il parere del Consiglio di Stato, così come quello del Tar Lazio.

 

 

 

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