skin

Calendario corse ippiche: Masaf pubblica criteri, definizione entro ottobre

31 luglio 2024 - 14:33

Il ministero dell'Agricoltura pubblica il decreto che stabilisce i criteri generali per la formulazione del calendario delle corse di ippica per l'anno 2025, che verrà redatto entro il 31 ottobre. Ecco il testo integrale.

Scritto da Dd
mipaaf980_499159.jpg

"Per l’anno 2025, l’attività di redazione del calendario annuale delle corse viene elaborata entro il 31 ottobre 2024 e deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi, compatibilmente con le risorse che saranno rese disponibili nell’ambito della Legge di Bilancio. Al fine di consentire l’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’incremento del montepremi medio delle corse, il numero complessivo delle giornate di corse previste su base annuale è pari complessivamente a 1.200, di cui 800 giornate per la disciplina del trotto e 400 giornate per la disciplina del galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali."

È quanto si legge nel primo articolo del decreto sui criteri generali per la formulazione del calendario delle corse di ippica per l'anno 2025 pubblicato oggi, 31 luglio, sul sito del ministero dell'Agricoltura, dopo che del tema si era parlato anche qualche giorno fa in un incontro tra i responsabili del settore ippico del ministero e i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ippodromi.

La citata Legge di Bilancio, lo ricordiamo, prevede lo stanziamento di 86.601.751,00 euro per il triennio 2024-2026, sia in termini di competenza sia in termini di cassa nel preposto capitolo di bilancio n. 2295, piano gestionale 1, rubricato “Montepremi corse ippiche”.

Secondo il decreto, “il numero complessivo delle giornate di corse di cui al precedente comma può essere variato, con provvedimento del Direttore Generale, entro un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 2 percento", considerando che "il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività”.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO – Ecco, di seguito, il testo integrale del decreto del Masaf firmato dal capodipartmento Marco Lupo.

Art. 1

- 1. Per l’anno 2025, l’attività di redazione del calendario annuale delle corse viene elaborata entro il 31 ottobre 2024 e deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi, compatibilmente con le risorse che saranno rese disponibili nell’ambito della Legge di Bilancio.

- 2. Per l’anno 2025, al fine di consentire l’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’incremento del montepremi medio delle corse, il numero complessivo delle giornate di corse previste su base annuale è pari complessivamente a 1.200, di cui n. 800 giornate per la disciplina del trotto e n. 400 giornate per la disciplina del galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali.

- 3. Il numero complessivo delle giornate di corse di cui al precedente comma può essere variato, con provvedimento del Direttore Generale, entro un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 2 percento.

- 4. Nel calendario nazionale delle corse ippiche per l’anno 2025 le giornate di corse da attribuire alle società di corse sono definite tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed in considerazione della vocazione eminentemente stagionale di alcuni impianti nonché della valutazione dell’ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell’attività ippica, delle loro caratteristiche di attrattività e ospitalità, delle attitudini delle società di corse ad organizzare corse attrattive per operatori, pubblico e scommettitori, riferite all’anno 2024.

- 5. Le giornate di corse da attribuire alle società di corse, di cui al precedente comma, possono essere variate per specifiche esigenze tecniche di programmazione, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2024 nello stesso ippodromo.

- 6. Su base annuale, il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività; l’assegnazione del montepremi, da attribuire agli ippodromi, è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell’esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa e delle risorse finanziarie disponibili, prevedendo un numero congruo di riunioni per ciascuna giornata di corse, con una maggiore concentrazione durante i fine settimana rispetto ai giorni feriali e una distribuzione il più possibile omogenea delle risorse durante l’intero arco dell’anno.

- 7. Nel rispetto dello stanziamento consolidato e nei limiti delle risorse disponibili, per l’anno 2025 le giornate di corse da attribuire alle società di corse sono inoltre definite con l’obiettivo di garantire una dotazione minima per giornata tale da assicurare un montepremi medio per corsa funzionale alla riuscita delle corse per ciascuna specialità, categoria e fascia di età.

Art. 2

- 1. Per armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, il numero delle corse disputabili per giornata è stabilito nella misura seguente: minimo sei e massimo dieci per il trotto, minimo sei e massimo otto per il galoppo, salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse. Le società di corse, previo accordo con le associazioni di categoria, nell’ambito delle risorse stanziate a livello di giornate ordinarie, possono presentare all’approvazione dell’Amministrazione una proposta di aumento del numero di corse o di incremento del montepremi medio per corsa con conseguente rimodulazione del numero di giornate, che non deve recare pregiudizio all’articolazione complessiva del calendario nazionale.

- 2. Nella redazione del calendario deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina e deve essere previsto, ove possibile in relazione al numero di riunioni di corse in palinsesto, l’inserimento di almeno una riunione di corse per ciascuna macroarea geografica tra nord, centro e sud.

- 3. Nell’ipotesi di impianti di nuova apertura che in ogni caso non abbiano svolto nell’anno precedente alla data di approvazione del presente provvedimento attività di corse, i convegni saranno programmati in considerazione del numero di giornate assegnate nella macroarea, in modo da non arrecare pregiudizio agli ippodromi già in attività nel medesimo bacino di utenza ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili, mentre il montepremi è determinato in funzione delle risorse finanziarie disponibili e del bacino di utenza in modo da non creare squilibri rispetto alle altre aree geografiche.

- 4. Il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall’Amministrazione oppure da scioperi. In tale fattispecie, come in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse, l’Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure utilizzare le risorse disponibili nell’ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza.

Art. 3

- 1. Al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli, il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e di gruppo 2 viene emanato sulla base degli accordi raggiunti in sede internazionale nell’ambito delle riunioni dell’Unione Europea del Trotto (Uet), tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili e della necessità emersa nel confronto internazionale di dare maggiore risalto al Gran Premio Lotteria, per conferirgli dignità pari alle due principali prove dell’Uet Elite Circuit e massime corse internazionali del continente europeo (Prix d’Amérique e Elitloppet), di cui costituisce prova omologa.

- 2. Al fine di incrementare la qualità dei partenti dei Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e di gruppo 2, l’Amministrazione può implementare - con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità - un sistema di monitoraggio del campo dei partenti volto a valutare la riuscita tecnica delle corse.

- 3. Il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto di gruppo 3, tenendo conto delle risorse disponibili e dell’esigenza di incrementarne l’attrattività e la finalità di selezione dei migliori cavalli, viene rimodulato, prevedendo la creazione con tali corse di tre circuiti internazionali a punteggio per i cavalli di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni ed oltre, oggetto di uno specifico disciplinare e di una finale itinerante per ciascuno di essi.

- 4. L'assegnazione dei Grandi premi Anact, del Gran Premio Federnat, del Palio dei Proprietari per il trotto viene effettuata a seguito di presentazione, da parte delle Società di corse interessate, di un progetto relativo alle modalità di organizzazione dell'evento.

- 5. Il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo viene emanato secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell’European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

- 6. Il numero complessivo delle corse riservate ai cavalli di purosangue arabo, preso atto degli esiti di tali competizioni durante l’anno 2024, è ridotto in proporzione alla diminuzione del numero partenti medi per corsa registrata rispetto all’anno precedente.

- 7. Il numero complessivo delle corse riservate ai cavalli anglo arabi e la relativa dotazione sono definiti, per l’anno 2025, con riferimento al numero medio delle corse programmate per gli anglo arabi nell’ultimo triennio ad esclusione delle corse e delle giornate finanziate dalla Regione Sardegna, diminuito del 4 percento.

- 8. Il calendario delle “Corse Tris” da abbinare alla scommessa “Tris Nazionale” “Quarté Nazionale” e “Quinté Nazionale”, nell’ambito delle risorse disponibili, viene emanato annualmente prevedendo, dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi, Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento della Corsa Tris e dell’Ippica Nazionale e, dal sabato alla domenica e nei giorni festivi, “Corse Tris straordinarie” selezionate dal palinsesto ordinario.

Art. 4

- 1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sette giorni la settimana, ordinariamente da lunedì a domenica, salvo festività e specifiche esigenze.

- 2. Nella singola giornata, nel periodo dal 1° gennaio al 1° giugno 2025 e dall’8 settembre al 31 dicembre 2025, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 14:00 e le 21:00. Nelle giornate del sabato e della domenica è consentita la programmazione delle corse nella fascia oraria tra le 11:00 e le 21:00. Nelle giornate in cui sono in palinsesto quattro o più campi, la programmazione delle corse deve essere articolata su fasce orarie differenti, evitando la sovrapposizione di più campi a distanza di pochi minuti.

- 3. Nel periodo estivo, che decorre dal 2 giugno 2025 al 7 settembre 2025, le corse devono svolgersi nella fascia oraria dalle 18:30 alle 23:30 (orario di partenza dell’ultima corsa della giornata). Dal 2 al 30 giugno l’orario di inizio può essere anticipato alle 17:30 in presenza di condizioni climatiche, in termini di temperatura e umidità relativa, favorevoli. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente qualora la disputa delle giornate di corse avvenga in condizioni di temperatura e di umidità relativa tali da consentire l’attività agonistica del cavallo in condizioni di sicurezza e di benessere. Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l’indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l’ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

- 4. Le Società di Corse debbono effettuare un collaudo dell’impianto di illuminazione in vista del periodo estivo, certificandone l’esito positivo all’Amministrazione entro il 15 maggio 2025.

- 5. La predisposizione del palinsesto deve avvenire con congruo anticipo, indirizzando la programmazione in modo da lasciare intercorrere, tra l’una e l’altra corsa, un intervallo di tempo minimo di 10 minuti, salvo deroghe espressamente autorizzate in relazione a specifiche esigenze. Tale limite è ampliato in occasione della programmazione di Grandi Premi del trotto e corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo.

Art. 5

- 1. Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l’Amministrazione può autorizzare l’espletamento di specifiche manifestazioni aggiuntive, con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità.

- 2. La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

- 3. La Direzione Generale opera il monitoraggio sulle risorse utilizzate per il montepremi, provvedendo, ove necessario, a rimodulare il montepremi da dotazione ordinaria attribuito alle diverse società di corse, nel limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2024 nello stesso ippodromo.

- 4. Il presente provvedimento è sottoposto a revisione, ove necessario, in caso di modifica dei regolamenti delle corse, delle circolari di programmazione e del sistema di remunerazione degli ippodromi, con adozione di un sistema di classificazione degli impianti.

Altri articoli su

Articoli correlati