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Ddl Omnibus, tutti gli emendamenti su gioco e ippica

16 settembre 2024 - 12:46

Ecco i testi degli emendamenti presentati al Ddl Omnibus nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato su informazione sul gioco, scommesse ippiche e Iva sui puledri.

Scritto da Fm

© Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Martedì 17 settembre, le commissioni Bilancio e Finanze del Senato riprenderanno l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, che prevede, fra l'altro, la variazione dell'aliquota Iva nelle compravendite di cavalli, ridotta al 5 percento rispetto al 22 percento del passato, e riferita alle cessioni dei cavalli entro i 18 mesi dalla nascita. 

 

Intanto il 13 settembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, alcuni dei quali riguardanti i settori del gioco e dell'ippica, riguardanti il credito di imposta per le imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovono il gioco, il prelievo sulle scommesse ippiche, la compravendita dei puledri, ma anche gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovrebbero riguardare anche anche sale giochi, biliardi e apparecchi da intrattenimento.

Ma potrebbero arrivare nuove proposte di modifica con ulteriori emendamenti presentati dai relatori o dal Governo.

Intanto, ecco i testi integrali di quelli riguardanti il gioco e l'ippica.

 

4.4 Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice - Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.

 

5.0.5 De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso - Dopo l'articolo 5 inserire il seguente: «Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di ippica) 1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal primo gennaio 2025, il prelievo dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per quella a distanza al 34 per cento. 2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare, la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell'anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per quella a distanza al 24 per cento. 3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»

 

6.0.27 Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto - Dopo l'articolo, inserire il seguente: "6-bis. (Tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli) 1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 30 per cento e per quella a "distanza" al 34 per cento. 2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. 3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi."

 

5.16 Fregolent, Paita - Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita»

 

5.17 Paroli - Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita".

 

2.0.2 Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto - Dopo l'articolo, inserire i seguenti: "Art. 2-bis. (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, non si sono 28 avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 8, lettere a), b) e c).

«Art. 2-ter. (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale) 1. 1. I soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 2 a 5. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Per le annualità 2018, 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. 4. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 diminuita del 30 per cento. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento, resta fermo l'obbligo di versare l'importo minimo di mille euro per ciascuna annualità oggetto dell'opzione. 6. Il versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi da 3 a 5 è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 novembre 2024. Il predetto versamento può 29 essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al saggio del 2 per cento annuo con decorrenza dalle date di cui al periodo precedente. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2025 ovvero del 30 novembre 2024 per l'anno di imposta 2018. In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione. I termini per l'accertamento, in caso di mancato o parziale pagamento di una rata, sono prorogati di ventiquattro mesi. 7. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro la data di conversione del presente decreto-legge. 8. Effettuato il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 6, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi di cui ai commi 3 e 4, fermo quanto previsto dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si fa luogo a controlli né ad accessi, ispezioni o verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto, anche con particolare riferimento all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10- ter e 10-quater, comma 2, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2023; c) decadenza dalla rateazione di cui al comma 6. 9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al 30 comma 8 restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui all'ultimo periodo del comma 6. 10. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2025, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo."

 

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