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Sovvenzioni ippodromi, Tar Lazio: 'Sì ad accesso alle schede tecniche'

23 ottobre 2024 - 10:06

Il Tar Lazio dà ragione ad una società di corse: sì all'accesso alle schede tecniche sulle sovvenzioni erogate dal ministero dell'Agricoltura agli ippodromi.

Scritto da Fm
Pxhere

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L’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di ordine tecnico, senza che vengano in rilievo concreti interessi industriali e commerciali, strettamente correlati alla sfera di riservatezza della persona giuridica. “

Lo evidenzia il Tar Lazio nell'ordinanza con cui risponde al ricorso presentato da una società di corse per l'annullamento del decreto del direttore generale della Direzione generale dell'ippica del 23 febbraio con il quale è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l'anno 2024.

La società si era vista negare dal ministero dell'Agricoltura l'accesso alle schede tecniche relative alle sovvenzioni erogate ai vari ippodromi italiani, ma ora il Tar Lazio accoglie la sua richiesta, con le seguenti motivazioni: “L’attività di sovvenzionamento del programma delle corse ippiche oggetto della presente controversia si inserisce in un sistema più ampio di finanziamento alle imprese soggetto al generale principio di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, che richiede la redazione di criteri oggettivi e predeterminati, tali da assicurare la verificabilità e l’effettività del confronto tra le società ippiche, senza interferenze legate a scelte meramente discrezionali dell’amministrazione.

Le società di corse vantano, quindi, un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle relative schede tecniche, nella misura in cui la correttezza dei punti attribuiti agli ippodromi si riverbera sull’entità delle sovvenzioni erogate singolarmente, specie ove – come nel caso in esame – sia presentato ricorso contro gli atti di determinazione delle sovvenzioni.

Nella presente controversia l’interesse all’accesso risulta, infatti, motivato dall’esigenza di tutela del proprio interesse alla corretta quantificazione delle sovvenzioni pubbliche spettanti, e strettamente correlato all’interesse sostanziale differenziato azionato con il ricorso pendente.

L’affermazione del Ministero resistente, per cui tali istanze sarebbero orientate ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa non coglie nel segno, non trovando riscontro nel caso concreto e non sussistendo, al riguardo, alcun elemento effettivamente addotto per supportare tale tesi.

Il diniego all’accesso risulta, peraltro, adottato con riferimento alle opposizioni svolte dai singoli ippodromi controinteressati, che sono state motivate con riferimento 'alla ostensione di atti amministrativi afferenti a informazioni specifiche delle società di corse'”.

 

La ricorrente quindi potrà accedere “(i) alle schede tecniche riferite a ciascuno degli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate dal Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni (schede tecniche allegate sub 4 alla relazione tecnico amministrativa prot. 89772 del 23 febbraio 2024; (ii) alle schede tecniche relative a ciascuno ed a tutti gli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate dal Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni (schede tecniche allegate sub 4 alla relazione tecnico amministrativa prot. n. 162218 del 17.03.2023); entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza”.


 

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