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Effetto espulsivo regolamento gioco Forlì, CdS: 'Verifica affidata a dirigente Adm'

20 giugno 2023 - 13:35

Secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato, spetterà al dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Emilia-Romagna verificare l'effetto espulsivo della mappatura dei luoghi sensibili per le attività di gioco del Comune di Forlì.

Scritto da Fm

“Al fine del decidere, è necessario disporre verificazione per accertare se l’attuazione dei provvedimenti impugnati comporti comunque la possibilità di svolgere in concreto l’attività nell’ambito del territorio del Comune di Forlì”.

A sancirlo è il Consiglio di Stato, nell'ordinanza con cui accoglie l'istanza proposta da un operatore di gioco, difeso dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, e dispone la verificazione  dell'effetto espulsivo della mappatura dei luoghi sensibili per le attività di gioco del Comune di Forlì nominando come verificatore il dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Emilia-Romagna- Marche. Introducendo quindi un'interessante novità con la nomina di una figura istituzionale ministeriale a tutela del settore della raccolta del gioco.

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 Cpa – Codice procedura amministrativa, i giudici del Consiglio di Stato dispongono che il verificatore dovrà rispondere ai seguenti quesiti: “1) individuare l’attività effettivamente svolta dall’appellante (sala giochi/Vlt) ed i relativi titoli autorizzatori; 2) in considerazione della conformazione e della disciplina urbanistica del Comune di Forlì verificare se l’attuazione della richiamata delibera della giunta comunale relativa alla delocalizzazione delle sale da gioco sia realizzabile in concreto, sulla base degli edifici idonei o degli spazi necessari per una nuova realizzazione, nelle sottozone 'T1.3 - commercio all'ingrosso e al minuto' ricadenti all'esterno dell'anello tangenziale nelle quali, sulla base della variante urbanistica relativa alla regolamentazione dell'insediamento delle attività ludico-ricreative (deliberazione del C.C. n. 154 del 3/12/2013), sono ammesse le attività in cui possono essere installate le apparecchiature da gioco Vlt nonché possono avere sede sale giochi ove sono installate 'slot-machine' o 'new slot'; 3) la percentuale di territorio comunale disponibile al reinsediamento di sale giochi e sale scommesse od all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6, r.d. n. 773/1931, e se detta percentuale è idonea a soddisfare le esigenze di reinsediamento di tutte le attività autorizzate ricadenti nel divieto di cui alla citata delibera della giunta comunale in relazione alle prescrizioni circa la distanza dai luoghi sensibili; 4) se l'attività degli esercizi in questione nelle citate sottozone T1.3, a seguito della delocalizzazione, sia economicamente sostenibile, secondo gli ordinari criteri di redditività del capitale investito su detta attività, anche nelle ipotesi in cui la stessa attività risulti potenzialmente inferiore a quella in atto svolta, come ufficialmente risultante. c) il verificatore comunicherà alle parti costituite, in persona dei relativi difensori o consulenti tecnici: - la data e il luogo dell’inizio delle operazioni peritali, che dovrà intervenire entro il 31 luglio 2023; - la propria relazione preliminare entro 120 giorni dall’inizio delle operazioni peritali; d) le parti costituite comunicheranno al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima; e) il verificatore depositerà nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine sub d), specificamente riscontrando le eventuali osservazioni che siano state tempestivamente formulate dalle parti; f) il verificatore, previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti utili presso il Comune di Forlì, la Regione Emilia - Romagna e ogni altro Ufficio avente competenza sul procedimento de quo; g) le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici di fiducia, comunicandone i nominativi al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici di parte, o in loro vece i difensori, potranno assistere agli eventuali sopralluoghi e far inserire le loro osservazioni nei relativi verbali; h) entro la data di inizio delle operazioni di verificazione dovrà essere corrisposto, con onere posto provvisoriamente a carico della parte appellante, un anticipo di euro 2000,00 (duemila,00) sul compenso da liquidarsi al verificatore, l’inizio delle operazioni essendo condizionato all’effettività di tale previo versamento; i) l’udienza pubblica sarà fissata, all’esito della verificazione, con decreto del presidente della Sezione”, si legge nell'ordinanza.

L’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio sarà indicata con successivo decreto presidenziale.

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