“Si comunica l’adozione, in via straordinaria, della misura di azzeramento, ai soli fini della decadenza dei titoli autorizzatori, dei giorni di mancato funzionamento finora maturati dagli apparecchi presenti nel territorio nazionale e sino al termine del periodo emergenziale”.
È quanto si legge nella circolare diramata dall'Agenzia accise, dogane e monopoli in merito alle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento e le indicazioni su termine decadenziale dei titoli autorizzatori.
La circolare accoglie le istanze formulate da tutti i concessionari che, in un documento congiunto, hanno richiesto un intervento di Adm e informato “collettivamente dei problemi esistenti sottolineando un interesse generalizzato, confermato dalle note pervenute dalle associazioni rappresentative dei gestori”.
Nulla muta, si legge ancora nella circolare di Adm, “in relazione alla necessità di trasmissione delle comunicazioni dei dati dei contatori e degli apparecchi attivi, ai fini della restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184”.
La circolare fa luce anche sull’impatto delle regolamentazioni in atto per contrastare l'emergenza Covid sul corretto svolgimento della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento. “Come già avvenuto nei mesi di agosto e settembre 2020 si è osservato, dai dati in possesso dell’Agenzia, un aumento pari al triplo dell’ordinario degli apparecchi posti in magazzino o in manutenzione, per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga 'per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi'.
Come confermato dall’analisi dei database dell’Agenzia e dalle istanze pervenute dall’intera filiera del gioco tali criticità nella gestione delle attività di raccolta del gioco sono ascrivibili alla necessità di assicurare l’osservanza delle norme di distanziamento sociale e, in particolare, alla tuttora parziale riapertura degli esercizi pubblici ove si svolge l’attività di gioco, al ridotto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento anche nelle sale 'attive', in ragione dell’impossibilità di garantire pienamente il mantenimento della distanza interpersonale richiesta, nonché, considerata tale circostanza, alla riscontrata volontà di privilegiare, negli esercizi c.d. generalisti, le attività prevalenti in luogo delle attività di raccolta del gioco, scelta dovuta anche all’obbligo di possesso del green pass. La ratio della norma di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 era evitare che rimanessero validi ad libitum nulla osta di esercizio inutilizzati per lungo tempo da parte dei concessionari ma si inquadrava in un mercato non calmierato nel quale, pertanto, il nulla osta di esercizio non veniva dismesso dai concessionari in quanto non obbligatoriamente collegato alla possibilità di richiederne uno sostitutivo. Nella situazione attuale, che prevede un numero massimo di nulla osta rilasciabili e, pertanto, la necessità di dismissione ai fini della sostituzione con altro nulla osta, tale norma risponde più ad un’esigenza di garantire da parte dei concessionari una efficace ed efficiente gestione dei nulla osta”.