“È indubbio che nel corso degli anni sono state accertate numerosi violazioni della disciplina degli orari, tuttavia nel provvedimento si richiama solo la violazione accertata a febbraio 2019, la condotta della società viene qualificata come 'abuso del titolo autorizzatorio', senza rappresentare né la particolare gravità, né i presupposti della recidiva.”
Così il Tar Lombardia, nella sentenza con cui – accogliendo il ricorso di un operatore - annulla il provvedimento emanato nel febbraio 2024 dal Comune di Milano per sospendere per un giorno il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati in un locale della città, a seguito di un controllo nel marzo 2023, durante il quale era stata accertata l’inosservanza dei limiti orari stabiliti dalle ordinanze sindacali del 2014.
Considerando che negli anni precedenti, dal 2019 in poi, la Polizia locale aveva accertato e contestato più volte l’accensione e l’uso degli apparecchi al di fuori degli orari prestabiliti, applicando le relative sanzioni (che sono sempre state eseguite e i relativi provvedimenti non sono mai stati oggetto di impugnazione), alla fine il Comune di Milano aveva ritenuto di applicare la sospensione da uno a cinque giorni prevista nel caso di violazioni di “particolare gravità” e “recidiva” precisando che la recidiva si verifica quando la violazione viene commessa per due volte in un anno.
Assunto non condiviso dai giudici amministrativi lombardi, che nella sentenza scrivono: “Indipendentemente dall’interpretazione della disposizione, cioè se la particolare gravità e la recidiva siano ipotesi distinte e/o alternative, nel provvedimento non c’è alcun riferimento alla gravità della violazione: tale presupposto non può certamente ritenersi dimostrato con il solo richiamo alla diffida del 2019; né può essere presa in considerazione l’articolata elencazione delle violazioni contenuta nella memoria difensiva del Comune, costituendo questi richiami una integrazione postuma della motivazione provvedimentale operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza, (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11260; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 852).
Quanto alla recidiva, nel provvedimento si richiama il verbale di accertamento redatto a seguito del sopralluogo del marzo 2023, nonché la diffida del 2019, ma non vi è alcun riferimento alle precedenti violazioni commesse nel corso dell’anno, per cui si deve escludere anche la possibilità di ricondurre la violazione in oggetto all’ipotesi della recidiva”.
In allegato il testo integrale della sentenza del Tar Lombardia.