Avvocato Cardia: 'Gioco pubblico torna in attività in provincia di Trento'
Il Consiglio di Stato sospende l'efficacia della sentenza del Trga Trento che ha negato l'effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco fino alla camera di consiglio del 25 maggio.
“Il decreto presidenziale del Consiglio di Stato emesso stamattina consente al comparto del gioco pubblico di tornare in attività sul territorio della provincia di Trento almeno sino al 25 maggio, data in cui è stata fissata la Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare”.
Così l'avvocato Geronimo Cardia commenta il decreto con cui il Consiglio di Stato oggi, 3 maggio, ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche presentata da una società contro Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento, nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ministero dell'Economia e delle finanze, per la riforma della sentenza del 13 aprile con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha negato l'effetto espulsivo della legge provinciale n° 13/2015 ritenendo che non precluda lo svolgimento dell’attività di gioco, ma si limiti ad imporne la delocalizzazione.
Per l'effetto, il decreto del Consiglio di Stato, “impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio in rito e nel merito, sospende l’efficacia della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati in prime cure fino all’esito della camera di consiglio”.
Cardia, in qualità di legale della società, quindi evidenzia: “Questa volta nel decreto si privilegia la tutela del periculum ricordando quanto vada scongiurata la chiusura delle attività nelle more delle valutazioni del merito di una questione così complessa.
Ricordiamo che in questo caso la vicenda attiene al distanziometro Trentino dalla natura espulsiva e marginalizzante dell’offerta pubblica sul quale nel corso del giudizio innanzi al Tar si sono incrociate tra l’altro le valutazioni del verificatore nominato dal Tribunale (lo stesso prescelto per le valutazioni del distanziometro dell’Emilia Romagna) e del perito urbanista di parte”.
Nel concedere la misura cautelare monocratica invocata dalla società ricorrente, il Consiglio di Stato sottolinea che “l’articolo 56 Cpa - Codice del processo amministrativo dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente 'in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio'”, camera di consiglio che, nella specie, è quella fissata per il 25 maggio. Inoltre, ricordano ancora i giudici, ai sensi dell’art. 98 Cpa, “il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari”.
Pertanto, “la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare. Nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, pur nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell’attività. In particolare, che, nella specie è opportuno mantenere la res adhuc integra fino a quando le molteplici tematiche implicate dall’appello potranno essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale”.
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