"L’amministrazione comunale non aveva nessun obbligo di confrontarsi preventivamente con l’associazione di categoria dei tabaccai, né tantomeno di confutare le osservazioni formulate dalla stessa che sostanzialmente si riferivano all’attendibilità dei dati posti a base del provvedimento e al sacrificio imposto ai tabaccai".
Questo si legge nella sentenza con cui il Tar Liguria respinge il ricorso della Federazione italiana tabaccai contro il Comune di Ventimiglia (Im) per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell'ordinanza sindacale varata nel novembre 2018, relativa alla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, consentiti solo dalle 19 alle 7 del mattino.
I giudici,
come già fatto a dicembre 2019, quindi sottolineano la validità del provvedimento che "
richiama espressamente nelle premesse i dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale secondo cui: 'i soggetti in carico al Sert dei Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze liguri per il gioco d’azzardo sono passati da 116 nel 2011 a 368 nel 2016'" e l'assoluta "
adeguatezza e proporzionalità del sacrificio imposto agli esercenti rispetto all'interesse pubblico perseguito".
Contrariamente a questo sostenuto dalla Fit, inoltre, "non è predicabile l’eccesso di potere per disparità di trattamento, nel senso che l’ordinanza impugnata favorirebbe indebitamente gli operatori delle sale gioco (che potranno esercitare l’attività durante le ore notturne) in danno dei titolari di tabaccherie, obbligati a chiudere i locali, al più tardi, alle ore 21.
Innanzitutto, il limite orario delle ore 21 di cui alla circolare 11 dicembre 1974 n. 30 dell’Ispettorato Compartimentale di Genova dei monopoli di Stato (doc. n. 12 delle produzioni 10.1.2019 di parte ricorrente) riguarda soltanto la vendita dei generi di monopolio, non già l’attività di pubblico esercizio (bar) cui essa eventualmente acceda.
In ogni caso, la gestione dei cosiddetti apparecchi di videolottery rappresenta per i tabaccai un’attività facoltativa, collaterale e secondaria, mentre costituisce l’attività principale e/o esclusiva degli operatori delle sale da gioco autorizzate, sicché, attesa la ontologica diversità delle posizioni a confronto, non è predicabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, che postula l’assoluta identità delle situazioni a raffronto".
Il Tar quindi torna a parlare dei limiti orari fissati dall'ordinanza di Ventimiglia, in rapporto a quanto statuito dalla Conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017.
"A tal riguardo dirimente è il rilievo che la decisione invocata, non essendo stata recepita con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, rivesta carattere di mera 'proposta' non giuridicamente cogente, e non costituisca dunque un parametro di legittimità del provvedimento impugnato.
Del resto, tale proposta di riordino dell’offerta da gioco lecito contempla un complessivo riordino della materia e, oltre a stabilire un’apertura minima di 10-12 ore giornaliere di tutti i punti di gioco, prevede anche una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti vendita, sicché risulta arbitrario e contrario allo spirito dell’intesa predicarne un’applicazione atomistica o parcellizzata".
Quanto alla scelta del sindaco di Ventimiglia di consentire il gioco solo nelle ore serali, i giudici evidenziamento che tale circostanza "non può essere di per sé sintomo di illegittimità del provvedimento per contrasto con le disposizioni del regolamento atteso che dalla semplice previsione di una fascia oraria serale di uso di tali apparecchi non derivano necessariamente effetti sulla quiete e il riposo delle persone".