La modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) relativo al gioco, torna al centro del dibattito del Consiglio della Calabria.
Dopo il parere positivo dato dalla commissione Legalità poco dopo la metà di ottobre, oggi, 8 novembre, è toccato alla commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale occuparsi del tema, con le audizioni dei rappresentanti di Mettiamoci in gioco (con il portavoce del coordinamento regionale Calabria Roberto Gatto), Avviso pubblico (con Claudio Forleo) e dell'associazione Sapar (con il presidente Domenico Distante e l'avvocato Generoso Bloise).
È proprio Distante a raccontare a GiocoNews l'esito dell'audizione: "Abbiamo illustrato le problematiche del comparto e ribadito che dove non c'è la legalità prolifera l'illegalità. Quanto al testo del disegno di legge, abbiamo manifestato il nostro assenso alle modifiche proposte, evidenziando che secondo noi però ci sono ancora troppi 'luoghi sensibili' per le attività di gioco".
Nel corso della seduta sono intervenuti anche diversi consiglieri regionali: dalla presidente di commissione Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia) al relatore della proposta Giuseppe Graziano (Unione di Centro), passando per Antonio Maria Lo Schiavo (De Magistris Presidente), Amalia Bruni (Misto).
In particolare, Lo Schiavo esprime netta contrarità alle modifiche introdotte dal progetto di legge, ritenendo che la norma abbia una valenza simbolica e politica e contenga un messaggio sbagliato. "La Calabria è una regione povera ed alla povertà e si aggiunge una piaga ulteriore che è quella del gioco. Allargare le maglie rappresenta un errore. Seppure esistano rischi ulteriore quali in gioco on line i presupposti di cui alla proposta in discussione non sono giustificati. Sarebbe opportuno pervenire all'applicazione integrale della legge 9/2018)".
Bruni invece rimarca che "seppur esistano, nel settore, posti di lavoro da tutelare, bisogna ricordarsi di quelli che vanno perduti a causa del gioco. Ogni calabrese, ogni anno, destina circa 1.200,00 al gioco e, per una regione povera qual è la Calabria, rappresentano una cifra considerevole. Mettere dei correttivi, unitamente alla formazione è opportuno".
Graziano, dopo aver ringraziato tutti per la partecipazione, rassicura che "eventuali proposte emendative, scaturenti dall'odierna seduta, saranno attentamente vagliate".
La trattazione poi è stata rinviata.
COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE - Di seguito, ecco il testo della proposta di legge.
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse. c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.