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Camera, Gallo (Gm): 'Aumentare Preu sugli apparecchi da gioco'

18 ottobre 2024 - 17:00

Il deputato Francesco Gallo (Misto) firma tre emendamenti al Ddl sulla magistratura onoraria per aumentare il Preu sugli apparecchi da gioco.

Scritto da Redazione

Francesco Gallo, deputato del Gruppo Misto © Pagina Facebook

C'è spazio anche per tre emendamenti che richiedono l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento” presentato alla Camera il 5 luglio 2024.

A presentarli, come riporta il resoconto della seduta della commissione Giustizia della Camera di ieri, 17 ottobre, il deputato Francesco Gallo (Misto), noto ai nostri lettori per aver presentato nel 2023 una proposta di legge per chiedere l'apertura di un casinò a Taormina, in provincia di Messina.

Il disegno di legge “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento” è collegato alla manovra di bilancio 2024- 2026 e introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, con lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all’Italia con l’apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

I TESTI DEI TRE EMENDAMENTI DI GALLO – I tre emendamenti di Gallo fanno riferimento all'articolo 1, comma 1, lett. a) (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) e all'articolo 1, comma 1, lett. f), e comma 2 (Regime retributivo, previdenziale e fiscale).

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 2, le parole da: « pari, rispettivamente, ad euro 2.500 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 10.000 al netto delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato ». Conseguentemente: a) al medesimo articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 01), è autorizzata la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 4. b) all’articolo 4: 1) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2 con le seguenti: dagli articoli 1, commi 1-bis e 2; 2) al comma 2, sostituire le parole: pari a euro 75.021.208 per l’anno 2024 con le seguenti: pari a euro 119.021.208 per l’anno 2024; 3) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a euro 44.000.000 per l’anno 2024, mediante l’incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nella misura dello 0,57 per cento. 1.4. Gallo.

 

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 36.000. Conseguentemente: a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 135.021.208 per l’anno 2024, di euro 281.145.499 per l’anno 2025, di euro 280.333.814 per l’anno 2026, di euro 276.061.104 per l’anno 2027, di euro 278.468.594 per l’anno 2028, di euro 273.855.135 per l’anno 2029, di euro 272.981.804 per l’anno 2030, di euro 270.010.605 per l’anno 2031, di euro 268.793.916 per l’anno 2032 e di euro 257.603.884 annui a decorrere dall’anno 2033, cui si provvede ai sensi dell’articolo 4.; b) all’articolo 4, comma 2, sostituire l’alinea, con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 135.021.208 per l’anno 2024, a euro 281.145.499 per l’anno 2025, a euro 280.403.814 per l’anno 2026, a euro 276.061.104 per l’anno 2027, a euro 278.468.594 per l’anno 2028, a euro 273.855.135 per l’anno 2029, a euro 272.981.804 per l’anno 2030, a euro 270.010.605 per l’anno 2031, a euro 268.793.916 per l’anno 2032 e a euro 257.603.884 annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede: c) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a euro 60.000.000 nel 2024 e in euro 120.000.000 a decorrere dal 2025, mediante i seguenti incrementi del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 1) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, un incremento dello 0,77 per cento; 2) a decorrere dal 1° gennaio 2025, un incremento dello 0,26 per cento. 1.73. Gallo.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l’attività svolta, un’indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1 dell’articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 4. Conseguentemente, all’articolo 4: a) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, con le seguenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis; b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l’anno 2024 con le seguenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis, pari a euro 280.021.208 per l’anno 2024; c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a euro 205.000.000 per l’anno 2024, mediante l’incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella misura del 2,65 per cento. 3.5. Gallo.

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