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Cancellazione dal Ries, Tar: 'Risarcimento non dovuto se c'è omessa diligenza'

04 luglio 2024 - 13:50

Il Tar Lazio respinge la richiesta di risarcimento avanzata da un operatore cancellato dall'elenco Ries evidenziando che non è dovuto 'per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza'.

Scritto da Fm

© Pxhere

“Nel caso di specie risulta per tabulas che il ricorrente non ha tenuto un comportante diligente nei confronti dell’Amministrazione in quanto non ha verificato l’effettivo versamento del tributo prima di procedere all’autocertificazione.

Benché l’Amministrazione sia giunta all’adozione di un provvedimento che il giudice amministrativo ha ritenuto sproporzionato rispetto alla violazione accertata, il ricorrente non ha tenuto un contegno procedimentale informato ai principi di correttezza e buona fede.

Deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia concorso con il proprio comportamento negligente a determinare la situazione pregiudizievole in cui lo stesso è venuto a trovarsi e che, pertanto, alcun risarcimento dei danni possa essere riconosciuto in suo favore.”

 

Queste le motivazioni con cui il Tar Lazio boccia il ricorso presentato dal titolare di un bar in cui aveva installato alcune Awp per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del provvedimento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2019 con cui è stata disposta e comunicata la cancellazione della propria ditta dall'elenco degli operatori apparecchi e terminali da intrattenimento (elenco Ries) per l'assenza dei requisiti.

Provvedimento poi  dichiarato illegittimo ed annullato dallo stesso tribunale amministrativo nel 2022.

Il Collegio però ritiene che la domanda risarcitoria sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata: “Nella fattispecie – si legge nella sentenza del Tar Lazio - non può ritenersi sussistente il requisito dell’elemento soggettivo in capo all’Amministrazione resistente in quanto l’annullamento del provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’elenco Ries è stato determinato da un mutamento della giurisprudenza consolidata all’epoca dell’adozione dell’atto in base alla quale l’istanza cautelare formulata dal ricorrente era stata motivatamente rigettata”.

La decisione di annullamento del provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’elenco Ries “non ha accertato che non vi sia stata la violazione della disciplina di settore in quanto il ricorrente ha effettivamente versato il tributo dovuto per l’iscrizione all’Elenco solo a seguito della notifica del preavviso di cancellazione, contrariamente a quanto autocertificato al momento della domanda di rinnovo”, rimarcano i giudici amministravi. “Come noto, a norma dell’art 1227 c.c. 2°c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

  

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