CdS: 'Con licenza 86 Tulps non serve altro titolo per installare Awp'
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della titolare di una tabaccheria contro la cancellazione dall'elenco Ries disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
“L'atto impugnato è illegittimo, in quanto, per un verso, non tiene conto del fatto che per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del regolamento, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86; per un altro verso, invece, non ha motivato la ragione per la quale l’attività di somministrazione di bevande e pastigliaggi presso la tabaccheria sulla base della Scia non rientrerebbe in tale fattispecie, ossia nella somministrazione, solo perché gestita presso un esercizio commerciale deputato anche alla rivendita di tabacchi”.
È quanto si legge nella sentenza con cui il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della titolare di una tabaccheria che ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cancellazione dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (il cosiddetto Elenco Ries).
Il provvedimento di Adm era stato motivato sul fatto che “l’autorizzazione per l’attività di rivendita tabacchi non costituisce titolo autorizzativo per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del Tulps. e l’assenza di autorizzazione ex art. 86 è condizione sufficiente per la cancellazione dall’albo Ries, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445”, e che, alla luce delle precisazioni pervenute dal Suap del Comune, a seguito di ulteriori richieste dell’Ufficio, è emerso che “la titolare non ha un’attività di somministrazione bensì un’attività di tabaccheria con vendita alimentari (bibite) come da Scia del 2020, non riveste efficacia la norma della somministrazione”.
A sostegno del ricorso, la titolare della tabaccheria ha dedotto “la violazione degli articoli 86, 88 e 110 del Rd 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 152 del Rd 6 maggio 1940, n. 635, del Dm. del 27 luglio 2011 e svariate figure sintomatiche dell’eccesso di potere, poiché la presentazione della Scia per l'apertura dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, avvenuta nel 2013, ha, fra le altre, anche la funzione di autorizzazione ai fini di cui all'art. 86 Tulps, come previsto dallo stesso articolo e dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione, con conseguente insussistenza della necessità di dover richiedere un ulteriore titolo abilitativo per l’installazione delle macchine Awp di cui all’art. 110, comma 6 lett. a), del citato Testo unico. Inoltre, l’art. 86 del Tulps non fa alcuna distinzione fra l’attività di somministrazione e il servizio non assistito e fra la somministrazione assistita e il consumo sul posto in assenza di servizio assistito, ma, al comma 1, fa riferimento alla 'vendita al minuto o consumo', equiparando così le due situazioni, mentre l’art. 176 del Regolamento di esecuzione non fa alcun riferimento all’attività di somministrazione, bensì alla vendita al minuto e consumo”.
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato tutte le attività svolte presso la tabaccheria, sottolinea che “nel 2013, e cioè prima che giungesse a scadenza (nell’anno 2016) la licenza per il corner sportivo, la ricorrente ha presentato presso il Comune una Scia per esercitare l’attività di somministrazione di bevande e pastigliaggi, all’interno della tabaccheria. Sulla base degli atti e dei documenti versati al giudizio, non è emerso che il Comune abbia esercitato poteri inibitori o sospensivi rispetto a tale attività”.
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.