Cds: 'Erronea valutazione dei requisiti, va sospesa la cancellazione dal Ries'
Il Consiglio di Stato sospende la cancellazione dal Ries disposta dall'Agenzia dogane e monopoli a carico di un operatore fino alla trattazione del ricorso nel merito.
“Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile dato dalla circostanza che il provvedimento di cancellazione comporta, ai sensi dell’art. 5 del decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle finanze in data 9 settembre 2011, l’impossibilità di ottenere l’iscrizione per un periodo di 5 anni”.
Lo rileva il Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui accoglie l'appello di un operatore contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio che nel 2022 ha rigettato la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente contro la cancellazione dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro senza valutare se il titolo prodotto dall’appellante con la memoria procedimentale sia effettivamente un titolo idoneo ai sensi dell’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Tale omissione, sottolineano i giudici, “sembra non avere tenuto conto che l’art. 5 del decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle finanze fa riferimento, quale requisito per l’iscrizione nell’elenco, all’insussistenza di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione.
Il citato art. 5 pare infatti imporre che la sussistenza del requisito sia valutata con riferimento alla data del provvedimento di cancellazione e non alla data dell’originaria iscrizione, come invece valutato con il provvedimento impugnato in primo grado.
L’amministrazione avrebbe dovuto pertanto valutare se il titolo prodotto dall’appellante con la memoria procedimentale costituisca requisito che consenta, quale titolo idoneo, il mantenimento dell’iscrizione per il periodo successivo alla produzione del titolo stesso”.
Il Consiglio di Stato quindi stabilisce che l’appello debba essere accolto e che in riforma dell’ordinanza appellata debba essere “sospeso il provvedimento di cancellazione impugnato in primo grado nelle more della trattazione del ricorso nel merito, in cui le questioni devono essere approfondite”.
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