CdS ribadisce: 'Legittimi i limiti orari al gioco posti dai Comuni'
Con due sentenze, riguardanti Venezia e Pove del Grappa (Vi), il Consiglio di Stato torna a difendere i limiti orari al gioco posti dai Comuni.
“La previsione di una limitazione oraria mira pertanto in primis inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.”
Questa una delle motivazioni che accomuna le due sentenze con cui il Consiglio di Stato, rispondendo agli appelli presentati dallo stesso operatore, nella sostanza conferma la validità dei limiti orari al gioco posti dai Comuni di Venezia e di Pove del Grappa, in provincia di Vicenza.
Per quanto riguarda Venezia, secondo i giudici di Palazzo Spada “i motivi di appello possono essere vagliati solo per la parte riferita alla prescrizione della delibera giuntale regionale (del 30 dicembre 2019, n° 2006, Ndr) nella parte in cui aveva disposto la salvezza delle restrizioni più rigorose previste a livello comunale”, ma viene comunque ribadito “il potere del Comune di adottare, sia a mezzo di regolamenti – come nell’ipotesi di specie - che con ordinanze sindacali, ex art. 50 comma 7 del Tulps, prescrizioni volte alla limitazione oraria delle apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito e di apertura delle sale gioco”.
Come si ricorderà, "con la delibera della giunta regionale del Veneto innanzi indicata venivano individuate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della l.r. n. 38/2019, che richiamava l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 2017, le fasce orarie di interruzione del gioco (dalle ore 7:00 alle ore 9:00; dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00), riconoscendo peraltro il potere del Comune di individuare ulteriori fasce orarie di chiusura".
Stesso principio per Pove del Grappa, dove ad essere impugnata è stata l'ordinanza sindacale varata nel 2020 ed intitolata “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.09.2019. Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
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