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CdS: 'Limiti orari al gioco, tutelati interessi economici e sanitari'

20 aprile 2023 - 16:16

Per il Consiglio di Stato sono legittimi i provvedimenti comunali di limitazione del gioco, purché proporzionati e giustificati dalla diffusione del Gap sul territorio.

Scritto da Fm
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“L’orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, è nel senso di considerare legittimi i provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici a condizione che siano volti alla tutela di interessi generali e che siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Nel caso di specie, il Comune di Anzola dell’Emilia ha prescritto l’utilizzazione massima degli apparecchi di 10 ore al giorno nella fascia tra le 10 e le 23 sulla base dei dati raccolti dal Sert e dalla Regione relativi al periodo 2009-2014 dai quale si evince un incremento significativo del fenomeno nell’ultimo triennio e in particolare nel 2014”. 

È categorico il Consiglio di Stato nel parere con cui respinge il ricorso avanzato da una società, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza con cui nel 2016 il sindaco di Anzola dell’Emilia (Bo), disciplinando gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici con vincita in danaro (di cui all’art.110, comma 6, Tulps), installati presso pubblici esercizi cittadini, ne ha prescritto l’utilizzazione per un numero massimo di 10 ore nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 23 di tutti i giorni, inclusi i festivi, poiché sarebbe “viziata da violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento e difetto di istruttoria”.

I giudici quindi precisano che “la limitazione delle fasce orarie di funzionamento è una misura che contempera l’interesse economico dei soggetti gestori con quello pubblico alla tutela della salute dei cittadini  (Consiglio di Stato, sezione V, n. 11085 del 2022). Non è quindi fondata la censura di non proporzionalità dell’ordinanza impugnata, dato che viene comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi per un congruo numero di ore al giorno”.

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