CdS: 'Ok a ordinanza gioco Vieste, tutela gli interessi generali'
Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’ordinanza con cui il sindaco di Vieste ha limitato gli orari per l’esercizio del gioco lecito sul territorio comunale.
“Questo Consiglio ha più volte affermato la piena legittimità dei provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici, a condizione che siano volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e che siano proporzionati agli obiettivi perseguiti”.
A ribadirlo è il Consiglio di Stato in risposta al ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con cui il sindaco di Vieste ha limitato gli orari per l’esercizio del gioco lecito sul territorio comunale (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 21.30, di tutti i giorni, festivi compresi).
La ricorrente aveva lamentato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per la “violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e difetto di istruttoria, perché il provvedimento impugnato si fonda su considerazioni generali legate al fenomeno della ludopatia e non prende minimamente in considerazione la specifica realtà territoriale” e anche, fra l'altro, per il discostarsi dell'ordinanza sindacale “dalle conclusioni raggiunte in seno alla Conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017 in punto di limitazioni orarie all’esercizio del gioco lecito, senza previa consultazione dell’Agenzia delle dogane”.
Motivi di ricorso ritenuti infondati dal CdS, che ha sottolineato che “le conclusioni raggiunte con l’accordo Stato Regioni in sede di Conferenza unificata non sono state trasfuse nel decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), e non hanno, pertanto, alcuna cogenza”.
In ultimo i giudici ricordano che “con la misura in esame resta comunque consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre ad essere limitati sono solo i tempi di funzionamento degli apparecchi”.
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