Chiarire se l'applicazione del criterio della distanza dai siti cosiddetti sensibili individuati della legge della Regione Emilia Romagna sul gioco e il regolamento comunale determini “che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare”.
È la richiesta che accomuna le tre ordinanze con cui il Consiglio di Stato risponde ai ricorsi presentati da tre società operanti nel settore del gioco contro i Comuni di Bologna, Ravenna e Riccione per la riforma di altrettante sentenze del Tar regionale che ritenevano “indimostrato” l'effetto espulsivo dei relativi regolamenti.
Secondo il Consiglio di Stato il compito di verificare se ci sia o meno spetterà al direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Dabc del Politecnico di Milano (o altro docente da lui delegato).
Tale verificazione, sulla base degli atti di causa, compreso l’elaborato peritale prodotto in primo grado dalla parte ricorrente, e ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verificazione (compresa l’acquisizione della relazione tecnica richiesta con i pareri nn. 198/2021 e 934/2021 di questo Consiglio di Stato, ove tempestivamente depositata), dovrà chiarire: “Se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Bologna, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 6 comma 2 bis, della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Regionale oggetto di impugnazione (n. 831 del 12 giugno 2017 e n. 68 del 21 gennaio 2019), unitamente ai criteri di ubicazione, misurazione delle distanze e conformazione dei locali di cui al regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale di Bologna con deliberazione n. 239 del 2018, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti, secondo quanto appresso), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione”, si legge nelle ordinanze del Consiglio di Stato.
Inoltre, il verificatore dovrà evidenziare se, “tenuto conto di tutte le sale gioco e le sale scommesse autorizzate ed in esercizio in ambito comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2016, nonché della 'mappatura dei luoghi sensibili' realizzata dall’amministrazione comunale, l’applicazione della disciplina volta alla c.d. delocalizzazione dell’attività nello stesso territorio comunale (oppure, ove possibile, in territorio limitrofo) ne consentisse, nei termini ivi fissati, il trasferimento e la prosecuzione in altro sito idoneo, contestualmente ad analogo trasferimento da attuarsi da parte degli altri operatori economici destinatari del medesimo divieto di legge, anche alla stregua della zonizzazione vigente nel territoriale comunale e/o di altri atti, generali o di pianificazione, dell’amministrazione comunale utili all’individuazione di aree idonee allo scopo”.