Comma 6, Adm: 'Proroga concessioni a 30/6, non serve provvedimento'
Adm conferma che le concessioni per la raccolta del gioco tramite apparecchi comma 6 è prorogato a fine giugno e che non serve un provvedimento specifico.
Il termine delle concessioni per la raccolta del gioco mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo comma 6 del Tulps, "per effetto della proroga del periodo emergenziale al 31 marzo" previsto dalla normativa "deve intendersi prorogato fino al 30 giugno 2022 senza alcun tipo di necessario provvedimento, così come stabilito dalla recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato".
Lo chiarisce in una nota il dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Antonio Giuliani, in risposta a una richiesta pervenuta circa l’applicazione al settore della raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento della previsione di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Giuliani conferma dunque che "Trattandosi di norma di legge avente portata generale, tale previsione deve ritenersi applicabile anche alle concessioni in oggetto, in analogia con quanto avvenuto con le concessioni scommesse".