Distanziometri Roma e Lazio, CdS respinge istanza cautelare di un esercente
23 settembre 2024 - 17:38
Per il Consiglio di Stato resta inibita l'installazione di apparecchi da gioco in un bar di Roma fino alla sentenza di merito.
Scritto da Fm
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Niente da fare per l'appello al Consiglio di Stato presentato dal titolare di un bar per la riforma della sentenza del Tar Lazio che lo scorso maggio ha confermato la validità del regolamento sul gioco del Comune di Roma del 2017 (così come emendato nel 2019), con un distanziometro di 500 metri, e sottolineato l'assenza di “conflitto” con quello di 250 metri previsto dalla legge regionale varata nel 2022.
Tale bar aveva ricevuto dal Comune di Roma il divieto di proseguire l’attività di installazione di apparecchi per la vicinanza con un istituto scolastico e la violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dal regolamento vigente.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, “l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza non può essere accolta per difetto del requisito del periculum in mora, solo genericamente prospettato dalla parte appellante, che non ha dimostrato alcun pregiudizio connotato dai profili di gravità e irreparabilità che deriverebbe dall’esecuzione della decisione impugnata, atteso che l’anzidetta parte si è limitata ad affermare che 'continuerebbero a perdurare danni gravi e irreparabili, i quali si andrebbero – come in effetti si vanno – a sommare a quelli già ingiustamente patiti' ed altresì che 'è ben immaginabile che la dismissione degli apparecchi ha causato una grave crisi d’impresa (rischiando financo il collasso finanziario) vedendosi costretta a fronte all’improvvisa diminuzione degli utili d’impresa. Gli effetti della determina dirigenziale, infatti, vanno calati nell’attuale periodo di recessione economica che sta colpendo il Paese, i quali sono destinati ad aggravarsi stante l’evidente incremento dei costi fissi legati all’uso dell’energia, della luce e del gas'”.
Per il Consiglio di Stato, “tale generica prospettazione, oltre a essere priva di adeguati riscontri probatori concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società, risulta evidentemente relativa a profili di natura esclusivamente economica, suscettibili, dunque, di eventuale ristoro per equivalente all’esito di un ordinario giudizio di cognizione. L’istanza cautelare è dunque respinta”.