skin

Diniego Vlt, Tar Marche: 'Giusta misurazione distanze della Questura'

28 febbraio 2019 - 11:14

Per il Tar Marche se mancano precisazioni della Regione su misurazione delle distanze di attività di gioco dai luoghi sensibili vale criterio della Questura.

Scritto da Redazione
Diniego Vlt, Tar Marche: 'Giusta misurazione distanze della Questura'

“I criteri elaborati unilateralmente dal Comune introducono, in sostanza, degli elementi di misurazione non contemplati dal legislatore regionale. La legge regionale n. 3 del 2017, invero, è chiara nell’individuare le competenze comunali nella materia de qua, in primo luogo, stabilendo che i Comuni concorrono alla realizzazione delle finalità indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della citata legge n. 3 del 2017 secondo le modalità previste dalla stessa legge regionale (art. 1, comma 4) e, in secondo luogo, prevedendo la facoltà, per i Comuni medesimi, di adottare misure più restrittive in vista della realizzazione di dette finalità (art. 5, commi 3, 4, 5 e 6).

Nel caso in esame, invece, l’applicazione dei criteri elaborati dall’Ente locale si è tradotta in una misura di favore nei confronti della ricorrente, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore regionale; conseguentemente, il fatto che la Questura di Macerata non si sia basata, per il calcolo della distanza, su tali indirizzi comunali, non determina l’illegittimità del diniego impugnato, giacché le misurazioni sulla cui stregua l’autorizzazione è stata negata hanno tenuto conto del criterio del raggio calcolato in linea d’aria, che, in difetto di ulteriori precisazioni da parte del legislatore regionale, è appunto quello stabilito dall’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2017 (l’operato della Questura, peraltro, è conforme a quanto stabilito dalle circolari interpretative del Ministero dell’Interno datate 19 marzo 2018 e 21 maggio 2018)”.
 
 
Lo evidenzia il Tar Marche nella sentenza con cui respinge il ricorso e i motivi aggiunti presentati da una società contro il provvedimento della Questura di Macerata che ha bocciato la richiesta di autorizzazione all'installazione di sistemi di gioco videolottery all'interno di un locale a Civitanova Marche, per il mancato rispetto della legge regionale sul gioco.
 
Tale diniego, ricordano i giudici, è stato “adottato sulla base dell’istruttoria condotta dal Comando di polizia locale del Comune di Civitanova Marche, appositamente interpellato dalla Questura al fine di verificare la rispondenza alla realtà dei dati autocertificati dalla richiedente l’autorizzazione. Dall’istruttoria è emerso che, dalle misurazioni effettuate tramite la cartina di Google Maps, la distanza dei locali in questione dal luogo sensibile individuato sarebbe di 472,19 metri, mentre dalle misurazioni effettuate tramite cartografia in formato DWG è stata rilevata la diversa distanza di 478,40 metri; in entrambi i casi detta distanza sarebbe inferiore a 500 metri, tenuto conto del criterio del raggio, normativamente previsto, e non del criterio del percorso pedonale più breve, invocato dalla ricorrente; quest’ultima assume che le predette misurazioni contrasterebbero con quelle effettuate sia dal proprio tecnico di parte, sia dal Servizio Strade – Verde Pubblico – Segnaletica del Comune di Civitanova Marche, che, invece, hanno rilevato una distanza tra i due luoghi superiore a 500 metri”.
 
 
“La lamentata discrasia nelle misurazioni effettuate dalla Polizia locale (di cui si è avvalsa la Questura) e dal Servizio Strade – Verde Pubblico – Segnaletica del Comune (di cui parte ricorrente invoca l’applicazione), non è dovuta ad un errore materiale dell’uno o dell’altro, bensì all’applicazione di un differente criterio di misurazione”, si legge ancora nella sentenza.
 
 
Infine, concludono i giudici, “non può trovare favorevole considerazione neppure la doglianza con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’affidamento ingenerato dal comportamento del Comune di Civitanova Marche, che aveva espresso inizialmente un parere preventivo positivo rispetto all’apertura della sala giochi nei locali in questione, sulla base del quale la stessa avrebbe avviato i lavori di ristrutturazione e sostenuto, per oltre un anno prima di ricevere il preavviso di diniego di autorizzazione, tutti i costi di avviamento. La società, invero, nel momento in cui ha proceduto con i lavori di ristrutturazione dei locali prima di ottenere l’autorizzazione definitiva da parte della Questura e nelle more di un procedimento ancora pendente, si è assunta volontariamente il rischio che lo stesso potesse concludersi con un diniego; e ciò tanto più se si considera che il percorso seguito dal legislatore - nazionale prima (art. 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012) e regionale poi - volto a limitare l’accesso al gioco lecito e a prevenire il fenomeno delle ludopatie, quale forma di tutela della salute pubblica, è iniziato da tempo ed è ormai notorio, soprattutto agli operatori del settore”.
 
 

Articoli correlati