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Effetto espulsivo a Trento e Bolzano, operatori di gioco ancora beffati

06 luglio 2023 - 12:38

Il Trga di Trento ingiunge ai ricorrenti di pagare gli onorari del professore che ha svolto la verificazione dell'effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco, quello di Bolzano conferma stop a sala giochi.

Scritto da Fm
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Il Trentino Alto Adige e le regolamentazioni provinciali in materia di gioco tornano al centro dell'attenzione dei tribunali di giustizia amministrativa, con alcuni decreti e una sentenza, tutti in tema di “effetto espulsivo”.

I primi due riguardano i provvedimenti di rimozione degli apparecchi da gioco in esercizi localizzati a Trento e Mezzolombardo (Tn) emanati dai rispettivi Comuni, per la violazione della normativa provinciale vigente.

A tal proposito, in entrambi i casi, a gennaio di quest'anno il tribunale regionale di giustizia amministrativa aveva disposto lo svolgimento di una verificazione, affidata a un professore del Politecnico di Milano, “volta ad accertare se, tenuto conto della conformazione del territorio comunale e della relativa disciplina urbanistica, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui possono essere installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Rd n. 773 del 1931e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare”.

 

ONORARI DEL VERIFICATORE A CARICO DEGLI ESERCENTI - Il professore ha depositato la relazione di verificazione definitiva nei tempi prescritti e poche settimane dopo il Trga ha respinto i ricorsi presentati contro la rimozione degli apparecchi da gioco dagli esercizi commerciali di Trento e Mezzolombardo, precisando in motivazione che l’onorario spettante al professore per l’attività svolta” sarebbe stato posto a carico della parte ricorrente e sarebbe stato liquidato con successivo decreto a seguito della presentazione di un’apposita istanza, da parte del verificatore, nel termine fissato dall’art. 71 comma 2, del t.u. approvato con Dpr 30 maggio 2002, n. 115”.

Il professore ha poi depositato delle nota spese con cui ha chiesto il pagamento del dovuto, facendo riferimento non ai parametri stabiliti all’art. 26 Dm. n. 140/2012, “bensì all’impegno temporale richiesto per l’esecuzione della verificazione, tuttavia - tenuto conto anche della somma complessivamente liquidata dal Consiglio di Stato, Sez. VI il corrispettivo richiesto dal verificatore risulta congruo, avuto riguardo al pregio e alla complessità dell’attività svolta dal verificatore stesso”.

Gli esercenti quindi, dopo la conferma dell'obbligo di rimuovere gli apparecchi, ora dovranno pagare gli onorari del verificatore, che ammontano a diverse migliaia di euro.

 

TRGA BOLZANO: “LEGGE DEL 2016 HA AMPLIATO LUOGHI SENSIBILI E DL CURA ITALIA NON VALE” - La sentenza a cui facciamo riferimento invece è quella emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano in relazione ai provvedimenti di accertamento della decadenza della licenza e dell'autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi  Vlt emessi nei confronti di una sala giochi dall'amministrazione del capoluogo altoatesino, che ha quindi vietato la prosecuzione delle relative attività.

Provvedimenti ritenuti “arbitrari” dall'esercente “in quanto la relativa legittimità sarebbe stata già delibata dallo stesso Trga Bolzano in separato giudizio conclusosi nel 2020, sia con riferimento alla licenza Vlt, in quanto la relativa legittimità sarebbe tuttora al vaglio di altro giudice di secondo grado” e poiché “la mancanza di un elenco analitico dei luoghi sensibili per l’individuazione delle aree vietate determinerebbe 'un’alea di incertezza interpretativa che genera un’incertezza irredimibile'”, si legge nella sentenza.

Il ricorrente poi postula l'effetto espulsivo del distanziometro disciplinato dalle leggi provinciali di Bolzano e quindi “incostituzionalità della relativa disciplina con riferimento a plurimi parametri costituzionali”, chiedendo “di differire l’esame del merito all’esito del giudizio di revocazione pendente dinanzi il Consiglio di Stato contro la sentenza del medesimo n. 1618/2019, con cui quel Collegio ha ritenuto di rigettare i relativi ricorsi promossi da altri operatori del gioco legale nel territorio altoatesino ed in cui era stata disposta l’ormai nota consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare la legittimità del distanziometro di Bolzano, oggetto anche del presente giudizio”.

Motivi ritenuti tutti infondati dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, che chiarisce: “La sentenza del 2020ha annullato soltanto l’autorizzazione riguardante la raccolta di gioco con apparecchi  Vlt non pure la licenza per sala giochi con somministrazione di cibi e bevande”. I vincoli conformativi nascenti dall’esecutività e dal giudicato della sentenza “non si potevano estendere alle successive determinazioni comunali sulle medesime licenze in forza della disciplina provinciale sul gioco d’azzardo intervenuta successivamente ai fatti di causa coperti dall’esecutività e dal giudicato della sentenza”, puntualizzano i giudici.

I provvedimenti comunali impugnati si fondano, “infatti, sul comma 1 bis, secondo periodo, dell’art. 5 bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, ove si prevede che 'la giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi'; norma che ha avuto esecuzione con la delibera della giunta provinciale 29 maggio 2018, n. 505, recante 'determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 ‘uoghi sensibili’. Tale delibera ha individuato espressamente come 'luoghi sensibili' sia il Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon, che la Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar, entrambi ubicati entro i 300 metri di raggio previsti dal distanziometro provinciale, ed ha determinato la doverosa nuova azione amministrativa provinciale sulla vigilanza sulle sale giochi, che ha riguardato anche il provvedimento impugnato”, si legge ancora nella sentenza del Trga. “Emerge, pertanto, chiaramente che l’autorizzazione Vlt emessa nel luglio 2016 non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto in tale data era già operativo il divieto normativo di cui al citato art. 5 bis, comma 1 bis, della Lp 13/92”.

Infondato, per i giudici amministrativi, è anche il quarto motivo di ricorso riguardante la pretesa incostituzionalità della disciplina provinciale, come pure la censura riguardante la mancata applicazione dell’art. 103 del Dl n. 18/2020 (noto come decreto Cura Italia). “L’art. 103 del Dl n. 18/2020, invocato dalla ricorrente, non è in ogni caso pertinente, poiché disciplina il rinnovo delle concessioni in relazione alla data di scadenza delle stesse, e non con riferimento alla data di notifica dei provvedimenti di decadenza emessi dalle competenti amministrazioni. Infatti, il riferimento contenuto all’art. 103 è alle concessioni 'in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza', mentre la decadenza dell’autorizzazione è anteriore al 31 gennaio 2020”.

 

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