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Extra-contingentamento slot, CdS: 'Decisione spetta al giudice ordinario'

24 ottobre 2023 - 15:31

Per il Consiglio di Stato a decidere sulla controversia fra Agenzia dogane e monopoli e concessionari in materia di extra-contingentamento delle slot deve essere il giudice ordinario, non quello amministrativo.

Scritto da Fm
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“Non essendo, dunque, coinvolti poteri autoritativi discrezionali inerenti alla determinazione del canone, ma discutendosi del quantum dovuto dalla società appellata in ragione dell’esercizio del diritto soggettivo al mantenimento degli apparecchi di intrattenimento eccedenti il limite del consentito, il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste e, pertanto, il motivo proposto dall’Amministrazione appellante è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dell’ulteriore motivo non esaminato e riforma della sentenza appellata, spettando il sindacato sulla controversia al giudice ordinario, in funzione di giudice civile, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, affinché, ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute, siano fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”.

 

È il principio attorno al quale ruotano alcune sentenze emesse dal Consiglio di Stato in accoglimento dei ricorsi presentati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza  con cui il Tar Lazio aveva dato ragione ai concessionari che avevano chiesto l'annullamento della nota con cui Adm aveva ribadito la richiesta di “pagamento di una somma mensile, pari a 300 euro, per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai prestabiliti parametri numerico-quantitativi, numero a sua volta calcolato in proporzione al numero di apparecchi regolarmente eserciti”.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, ha eccepito, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nelle sentenze, il Consiglio di Stato evidenzia che “la pretesa somma di 300 euro al mese per ogni apparecchio in esubero costituisce, infatti, un canone (in quanto corrispettivo periodico) dovuto ex lege per il mantenimento di un numero di apparecchi superiore al consentito, non riscontrandosi alcuno degli elementi tipici delle sanzioni amministrative, quali l’afflizione della misura prevista per la violazione di un precetto di carattere pubblicistico, la rilevanza della colpevolezza del presunto autore dell’illecito amministrativo o la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità del fatto commesso.

La pretesa dell’Amministrazione, infatti, è oggettiva in quanto scaturente da una libera scelta del concessionario o dell’incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco di mantenere e, quindi, non rimuovere gli apparecchi in esubero, così traendo profitti, altrimenti, non consentiti a fronte dei quali scaturisce l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di canone per i proventi così realizzati, incidendo la disciplina legislativa in esame sulla fase esecutiva del rapporto concessorio già in atto, al punto da integrarne il contenuto”.

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